La ricerca si occuperà dello studio delle norme statutarie, recentemente approvate dalle Regioni ordinarie, in tema di pari opportunità e differenze di genere. In effetti le Regioni sono intervenute in materia sia mediante l¿inserimento di norme di principio sia con l¿istituzione di appositi organi.
Nel primo senso si possono segnalare le disposizioni che impegnano l¿ente a rimuovere gli ostacoli alla piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, economica e culturale (ad es. art. 2 dello statuto Calabria). Talvolta gli statuti incentivano il perseguimento di tali scopi attraverso l¿adozione di apposite azioni positive (ad es. art. 2 dello statuto Liguria, art. 6 statuto Lazio). Ovviamente un particolare rilievo hanno le norme a tutela della parità nell¿accesso al lavoro considerato come fattore essenziale dello sviluppo economico regionale (es. art. 4 statuto emiliano).
In tema di rappresentanza politica molti Statuti si impegnano a promuovere ¿la parità di accesso tra uomini e donne alle cariche elettive¿ riproducendo, nella sostanza, l¿art. 117, c. 6, Cost. (ad es. art. 38 statuto Calabria). Solo lo statuto Lazio (art. 19) richiede espressamente l¿adozione di un meccanismo capace di garantire la ¿parità di accesso tra uomini e donne alla carica di consigliere regionale, anche mediante azioni positive¿.
Tuttavia, occorrerà tenere conto del fatto che la Corte costituzionale ha riconosciuto il mero valore `politico¿ di tali norme negando ad esse qualunque vincolatività giuridica (sentt. nn. 372, 378 e 379 del 2004).
Discorso diverso vale per le numerose norme che mirano ad assicurare una equilibrata presenza di ambo i sessi negli enti la cui nomina compete alla Giunta o al Consiglio (tra le tante cfr. art. 43 statuto Emilia Romagna). In questo caso, infatti, il fondamento di tali disposizioni sembra essere l¿art. 123 Cost., che riserva allo statuto regionale la determinazione dei ¿principi fondamentali di organizzazione e funzionamento dell¿Ente¿.
Inoltre, molti statuti hanno previsto organismi, generalmente istituiti presso il Consiglio regionale, chiamati a coordinare le politiche regionali in materia di pari opportunità. La loro introduzione, meramente eventuale, può trovare fondamento nel principio dell¿autonomia statutaria riconosciuto dall¿art. 123 Cost. nonché nella competenza in materia di forma di governo.
La loro disciplina dovrà essere ricostruita attraverso l¿analisi delle leggi regionali e dei regolamenti consiliari cui gli statuti fanno rinvio.
Tuttavia va segnalato sin d¿ora lo statuto dell¿Umbria che, all¿art. 62, attribuisce al ¿centro per le pari opportunità¿ il compito di esprimere pareri sugli atti di competenza, tanto della Giunta quanto del Consiglio, incidenti sulle politiche di genere. Simile è l¿art. 73 dello statuto Lazio che prevede una ¿Consulta femminile regionale per le pari opportunità¿ cui sono conferiti poteri ¿consultivi e di proposta nei confronti degli organi regionali".