Il giudice nazionale, giudice comune del diritto comunitario (e oggi dell'Unione europea), è incaricato, come noto, di vigilare sulla corretta applicazione e sul rispetto di tale diritto nell'ordinamento giuridico di appartenenza, per tale via svolgendo un ruolo essenziale per lo sviluppo del sistema comunitario e garantendo la protezione giurisdizionale delle posizioni giuridiche soggettive di derivazione comunitaria.
La ricerca si pone l'obiettivo di analizzare i diversi obblighi che incombono sul giudice nazionale in attuazione del principio di leale cooperazione di cui all'art. 10 CE, in particolare l'obbligo di non applicazione della normativa interna contrastante con il diritto comunitario, l'obbligo di interpretazione conforme del diritto interno a quello comunitario e l'obbligo di rinvio pregiudiziale, che vincola, peraltro, i soli giudici cc.dd. di ultima istanza (essendo le altre giurisdizioni semplicemente facoltizzate al rinvio).
Si studieranno, quindi, anche i vari strumenti, ulteriori rispetto al rinvio pregiudiale, di cui il giudice può avvalersi per ottenere una conoscenza corretta della normativa comunitaria volta a volta applicabile (si pensi, ad esempio, a quanto previsto in tema di normativa antitrust dall'art. 15 del reg. n. 1/2003) e, con riguardo specifico al rinvio pregiudiziale, oltre a prendere in esame le più importanti decisioni della Corte di giustizia, scaturite da rinvii promossi da giudici italiani, che hanno segnato una tappa fondamentale nell'evoluzione della giurisprudenza comunitaria e, quindi, nel rafforzamento del processo di integrazione europea, ci si concentrerà sulle ipotesi in cui il giudice nazionale non sia ricorso alla Corte di giustizia ex art. 234 CE, pur se sollecitato da una o da entrambe le parti processuali, ritenendo la questione sollevata rispetto al caso sottoposto al suo esame non pertinente, ovvero irrilevante ai fini della decisione, o sufficientemente “chiara”, così da poter essere risolta senza la cooperazione del giudice comunitario.
Non sempre, infatti, in queste ipotesi, la decisione di non rinviare alla Corte di giustizia ha comportato una corretta applicazione del diritto comunitario e il mancato ricorso allo strumento di cooperazione, soprattutto se ad opera di un giudice di ultimo grado, può soddisfare gli estremi di una violazione del diritto comunitario con conseguente responsabilità dello Stato per fatto del giudice e possibile esperimento di un'azione di risarcimento danni avviata nei suoi confronti. Ancora, il consolidarsi di un orientamento giurisprudenziale contrario alla normativa comunitaria potrebbe essere oggetto di una procedura di infrazione ed anche questa particolare fattispecie, come quella da ultimo menzionata, sarà oggetto di specifica analisi.