Il riassetto del processo amministrativo alla luce dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69
Progetto L'art. 44 della l. n. 68/2009 ha conferito al Governo la delega ad operare, entro un anno, il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato "... al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di princìpi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele..".
Si tratta di un progetto molto ambizioso al quale il legislatore tiene molto, come dimostra la dettagliata disciplina relativa alle modalità di adozione degli schemi di decreto contenuta nel comma 4 dell'art. 44, (disciplina che, se non si erra, mira ad evitare che il tentativo di "codificazione" posto in essere naufraghi come già più volte avvenuto in passato).
In particolare, la delega ambisce, attraverso l'emanazione di uno o più decreti legislativi,:
a) ad assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela giurisdizionale;
b) a disciplinare le azioni e le funzioni del giudice;
c) a rivedere e a razionalizzare i riti speciali;
d) a riordinare la tutela cautelare, anche attraverso la regolamentazione della tutela ante causam,
e) a riordinare il sistema delle impugnazioni.
La ricerca si propone di analizzare le direttive e i principi contenuti nell'art. 44 nel prisma delle problematiche giuridiche che la dottrina e la giurisprudenza più recenti hanno individuato e che il legislatore intende risolvere.
Ponendosi su questo crinale, si cercherà di comprendere da un lato se gli obiettivi perseguiti dal legislatore siano coerenti tra loro; e, dall'altro, se gli strumenti prefigurati sotto forma di direttive e principi siano effettivamente idonei a garantire la realizzazione degli obiettivi.
Particolare attenzione sarà dedicata alle possibili modalità di attuazione della delega, posto che il grado di dettaglio dei criteri individuati dall'art. 44 risulta essere in alcuni casi elevato, ed in altri assai ridotto: basti sul punto comparare tra loro, a titolo esemplificativo, la disciplina di principio dettata con riferimento al riordinamento della tutela cautelare e la disciplina relativa al riordinamento del sistema delle impugnazioni.
Un approfondimento ad hoc sarà riservato alle operazioni di revisione e di razionalizzazione dei riti speciali, tenuto conto che nel recente passato, anche in virtù degli obblighi derivanti dal diritto comunitario (si pensi, per esempio, alla materia dei contratti pubblici) si è assistito ad un vero e proprio fiorire di procedimenti speciali (che ha creato non pochi problemi di coordinamento tra i diversi riti).
Non si trascurerà, poi, la delicata ed annosa questione dei rapporti tra la disciplina del processo amministrativo e le norme del codice di procedura civile, nell'ambito delle quali, secondo quanto affermato dallo stesso art. 44, debbono rintracciarsi quelle che costituiscono espressione di principi generali.