La nomina dell'esperto chiamato ad attestare l'idoneità del piano di risanamento ai sensi dell'art. 67 l. fall.
Progetto Le recenti riforme delle procedure concorsuali, che si sono succedute negli ultimi tre anni, hanno incrementato il ruolo della composizione negoziale (effettiva o tentata) della crisi di impresa; ed in questo ambito hanno riconosciuto un importante ruolo ad esperti chiamati ad attestare l'idoneità di piani negoziali di risanamento, la fattibilità dei piani posti a base del concordato preventivo (oltre che la veridicità dei dati sui quali essi si fondano), e la attuabilità degli accordi di ristrutturazione dei debiti.
Mentre risulta chiaro dalla legge che gli esperti di cui sopra siano nominati dal debitore in caso di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione, non è altrettanto chiaro - in conseguenza di un complesso sistema di rinvii - se per i piani di risanamento la scelta spetti al debitore o non piuttosto all'autorità giudiziaria (almeno nei casi, in cui il debitore sia una società per azioni o una società in accomandita per azioni).
La ricerca si propone di affrontare questo problema, per tentare di darvi una risposta.