Il fenomeno degli hate crimes non è una novità per il mondo contemporaneo. Infatti la categoria giuridica specifica è frutto della riflessione dei giuristi nord americani che l¿hanno elaborata in relazione agli episodi di intolleranza razziale verificatesi negli U.S.A. dalla metà del 1800 in poi.
Episodi come quelli del ¿Ku Klux Klan¿ e di ¿Sacco e Vanzetti¿, solo per citare i casi più noti alle cronache, hanno fornito gli elementi necessari a creare una nuova fattispecie di reato in cui l¿odio costituisce l¿elemento fondamentale, associato di volta in volta ad una pluralità di condotte materiali possibili in relazione ad innumerevoli obiettivi. Si tratta, cioè, di reati perpetrati ai danni di vittime individuate solo per alcune qualità personali quali, per esempio, la razza o il sesso; ciò determina un¿alta fungibilità delle vittime stesse che vengono scelte esclusivamente per le proprie caratteristiche etniche, per l¿appartenenza ad un particolare gruppo nazionale, ecc.
All¿interno della più vasta specie degli hate crimes, si possono quindi individuare tante categorie quanti sono a) i possibili gruppi target; b) le differenti tipologie di condotta; c) i differenti moventi. Sulla base di queste premesse, si può identificare il sottogruppo dei religious hate crimes, dove sono comprese quelle condotte antisociali, penalmente rilevanti, lesive di differenti beni giuridici protetti ove la vittima, il movente e l¿obiettivo ultimo dell¿azione sono determinati e selezionati per la loro stretta correlazione ad un gruppo religioso o ad una religione o credo. Al contrario dei crimini di matrice razziale, quelli di matrice religiosa sono stati più recentemente oggetto di attenzione da parte dell¿opinione pubblica e dei media a causa dell¿aumentata pluralità e conflittualità religiosa che connota la società occidentale contemporanea e degli attentati dell¿11 Settembre 2001. Alla luce di questi eventi, ciò che la società chiede è maggior sicurezza e repressione di tutti quei comportamenti che possono in qualche modo fomentare scontri sociali a livello individuale e collettivo. A queste esigenze i legislatori rispondono incriminando una serie di condotte che, estrapolate dal particolare contesto di collocazione, sarebbero lecite. Tra queste ben si collocano i discorsi di incitamento all¿odio religioso, hate speeches.
Esempio tipico è quello di un soggetto che pronuncia un discorso a contenuto religioso. Di per sé questi non commette alcun reato, ma anzi esercita il suo diritto alla libertà di espressione e alla libertà di religione.
Lo scopo del lavoro sarà quindi individuare quali sono i criteri più efficienti ed i limiti di bilanciamento tra le diverse condotte, al fine di identificare i possibili strumenti legislativi e gli adeguati correttivi che possano essere in grado di arginare efficacemente il fenomeno con il minor pregiudizio dei diritti e delle libertà fondamentali.