Il crimine di sparizione forzata è stato identificato come crimine internazionale attraverso la giurisprudenza degli organi, universali e regionali, istituiti dai principali strumenti dedicati alla protezione dei diritti umani. Esso infatti si ricollega a violazioni del diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza personali, del divieto di tortura nonché di numerosi diritti di natura processuale, ma allo stesso tempo presenta caratteristiche autonome. Da un lato, infatti, ben più che in altri casi, tale crimine si riflette direttamente non solo sulle vittime, ma anche sulla cerchia dei loro familiari. Dall¿altro, a causa delle circostanze che portano alla sparizione forzata di persone, la raccolta delle prove ai fini dell¿accertamento dei crimini collegati presenta speciali difficoltà.
Nel corso dell¿ultima metà del Novecento l¿Assemblea generale delle Nazioni Unite ha prodotto taluni documenti che hanno enucleato i contenuti tipici della sparizione forzata. È stata stipulata ed è entrata in vigore un¿importante convenzione regionale (la Convenzione interamericana sulla sparizione forzata di persone del 6 settembre 1994) e lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998 ha qualificato come crimini contro l¿umanità le sparizioni forzate compiute su vasta scala o nell¿esecuzione di un piano preordinato. Infine, il 20 dicembre 2006 è stata adottata la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (non ancora in vigore), che codifica la definizione del crimine e dispone a carico degli Stati una serie di obblighi di prevenzione, repressione e rispetto delle garanzie processuali a favore delle vittime, dei testimoni, dei loro familiari e dei loro legali. Soprattutto sotto quest¿ultimo profilo, la Convenzione esprime importanti obblighi positivi, che richiederanno un¿opera di adeguamento delle legislazioni penali degli Stati che ne diventeranno parti contraenti.
La ricerca si propone di risalire al contenuto della nozione di sparizione forzata attraverso l¿analisi della giurisprudenza internazionale (Comitato delle Nazioni Unite sui diritti umani, Commissione e Corte interamericana dei diritti umani, Commissione e Corte europea dei diritti umani) per verificare la corrispondenza ad essa della Convenzione del 2006 e, allo stesso tempo, per valutare il ruolo che potrà rivestire nell¿interpretazione delle nuove disposizioni convenzionali.