La ricerca prenderà avvio nel periodo di ¿transizione¿ fra Commento ed Umanesimo, momento in cui si percepisce un risveglio di interesse che rompe il silenzio statico della civilistica, sino a quel momento propensa ad ignorare, tanto le differenti stratificazioni concettuali, quanto le palesi incongruenze da cui la di cui la sedes materiae transattiva era infarcita.
Senza soluzione di continuità da allora in avanti autori oscuri e professori famosi di tutta Europa si impegnano in un¿intensa produzione ¿a tema¿ che testimonia la volontà di reperire la chiave di volta per la riedificazione dalle fondamenta di questo atto di autonomia privata.
Quella ricostruita sarà dunque la storia di un¿evoluzione di lunga durata, di come, in momenti diversi del pensiero giuridico civilistico dal tardo diritto comune all¿età dei codici, lo scambio di reciproche concessioni per arrivare alla conclusione stabile di una situazione, altrimenti sospesa, possa definirsi transazione. Si tratta, in altre parole, non solo di verificare in che modo la dottrina abbia potuto procedere nella qualificazione di una figura negoziale atipica, rispetto agli schemi tradizionali, ma altresì di chiarire la congruità del concetto di riferimento, in relazione alla sua efficacia, impugnabilità e cogenza, sia sul piano dello stretto diritto che in ambito processuale.
Per il Quattrocento ed il Cinquecento lo studio verrà quindi condotto in modo sistematico. E¿ in questi anni, infatti, che la definizione assume valore strumentale rispetto ad ogni forma di riconoscimento e tutela: lo sforzo del giurista è quindi teso a suggerire l¿operazione logica attraverso cui è possibile operare l¿aggancio con le norme di procedura.
Per i secoli successivi lo spessore del problema assume una consistenza diversa: se la natura non è più posta in dubbio, il problema si concentra sull¿assenza di un regime certo, da cui trarre un preciso quadro di riferimento onde evitare possibili abusi. L¿indagine sarà quindi orientata all¿esame di singoli aspetti rilevanti: i termini della questione si focalizzano sulla funzione sociale e giuridica dell¿istituto, l¿accertamento di rapporti pregressi o la costituzione di rapporti nuovi. Si dilatano i confini della res dubia di pari passo con l¿allontanamento dell¿orizzonte sino a cui può spingersi l¿incertezza della lis.
L¿avvento della codificazione napoleonica ed austriaca chiuderà l¿orizzonte problematica, poiché nemmeno in quella sede taceranno i contrasti: i codici moderni si pongono infatti su binari paralleli per dipanare due filoni esegetici, che tracciano dal diritto romano ai giorni nostri un lungo ed ininterrotto dibattito, destinato a radicarsi tanto sul piano dottrinale, quanto su quello legislativo.