La recente riforma organica delle procedure concorsuali ha disposto che le controversie derivanti dal fallimento, ed in quanto tali devolute alla competenza del tribunale fallimentare, siano soggette al rito camerale disciplinato dagli artt. da 737 a 742 del codice di procedura civile. Ciò rappresenta una sensibile innovazione rispetto al regime previgente, nel quale simile controversie si svolgevano secondo le norme del processo ordinario di cognizione.
La riforma si inserisce in una tendenza - quella della cameralizzazione del giudizio su diritti, e dell¿utilizzazione del rito camerale come contenitore neutro ¿ al cui fascino il legislatore negli ultimi anni ha ceduto sempre più frequentemente, ma che è avversato dalla dottrina maggioritaria; e la ricerca si propone di studiare la compatibilità del rito camerale con la particolare categoria delle azioni derivanti dal fallimento.