In continuità con le ricerche intraprese nel 2006, il progetto ha ad oggetto lo studio delle fattispecie, non solo contrattuali, nelle quali fosse previsto un luogo dell¿adempimento convenzionale. La giurisprudenza romana aveva discusso il punto soprattutto in riferimento al caso paradigmatico della stipulatio di dare, ma aveva poi esteso l¿applicazione della relativa disciplina giuridica anche a quella di facere (ad esempio, quella avente ad oggetto la costruzione di un edificio, in cui la presenza del locus solutionis incideva direttamente sulla validità stessa del contratto) e ad altre figure contrattuali, oltre che al legato per damnationem.
Il problema giuridico sorgeva quando il debitore non si recasse mai nel locus solutionis convenzionale: infatti il creditore, nell¿età più antica, non aveva mezzi processuali che gli permettessero di ottenere il suo, a causa del principio della necessaria coincidenza tra locus solutionis contrattualmente stabilito e foro competente per l¿azione, oltre che della necessaria compresenza di attore e convenuto al momento della conclusione della litis contestatio. Per ovviare alle difficoltà, giuristi e pretori elaborarono il rimedio della cosiddetta actio de eo quod certo loco, denominata dalle fonti ¿utile¿ o, più spesso, ¿arbitraria¿ (sedes materiae è D. 13.4; cfr. anche Gai. 4.53c; I. 4.33; C. 3.13). Essa consentiva al creditore di agire in un luogo diverso da quello stabilito d¿accordo con il debitore, ma imponeva al creditore stesso l¿onere di adattare la formula a mezzo dell¿inserzione dell¿adiectio loci. In mancanza di tale adattamento la sanzione era quella del plus petere loco, vale a dire la perdita della lite.; rileva poi in modo significativo il tema dell¿interesse dei contraenti, inteso sia come interesse di costoro a che l¿adempimento avvenisse in un luogo piuttosto che in un altro, sia come criterio di determinazione della condanna. Problema di fondo, dal quale derivano tutte le altre questioni, è quello di stabilire quale contraente traesse vantaggio, ab origine, dalla pattuizione sul locus solutionis.
Lo studio dell¿actio de eo quod certo loco tocca diversi ambiti legati alla teoria negoziale e si presta all¿approfondimento della corrispondente disciplina codicistica vigente. Ancora oggi il locus rappresenta, infatti, insieme al tempus, una delle modalità oggettive dell¿adempimento, di cui il Codice Civile si occupa agli articoli 1182 e 1183 ss.
In diritto romano, si tratta di un tema strettamente connesso all¿area dei rapporti commerciali, terrestri e marittimi. Questo profilo appare generalmente trascurato nelle trattazioni di diritto commerciale romano, e pare quindi possibile un¿apertura dell¿indagine in direzioni mai percorse dagli studiosi.