Il progetto per l'anno 2007 si propone di ultimare la ricerca iniziata nel 2006 sulle tecniche sanzionatorie civilistiche recentemente predisposte dal d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 a tutela dei lavori flessibili (si tratta dei titoli III, V, VI, VII del decreto in parola).
Il primo passo compiuto nel corso di quest'anno è stato quello di individuare le sanzioni civili, compito assai arduo per il fatto che non esiste una definizione legale né di sanzione, né tanto meno di sanzione civile, né vi è unanimità in dottrina sul punto.
La considerazione delle sanzioni civili come le misure sia negative che positive previste dal legislatore come conseguenza dell'azione vietata o auspicata ai fini della conservazione dell'ordinamento e non comminate immediatamente dalla pubblica autorità, ha permesso di individuare all'interno del d.lgs. n. 276/2003 due tipologie di sanzioni civili: le sanzioni civili negative (quali la c.d. "conversione legale" (ex artt. 21, c. 4, 56, c. 2, 69, c. 1 del d.lgs. n. 276/2003) e la c.d. "conversione giudiziale" (sancita negli artt. 27, c. 1, 29, c. 3 bis e 30 c. 4 bis, 46, c. 1, lett. r d.lgs. n. 276/2003) e le sanzioni civili positive [distinguibili in: sanzioni positive che realizzano uno sgravio diretto dei costi ¿ quali l'esclusione dell'indennità di disponibilità dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo (ex artt. 22, c. 3 e 36 c. 3 d.lgs. n. 276/2003); il versamento sull'indennità di disponibilità dei contributi per il loro effettivo ammontare (ex artt. 25, c. 1 e 36, c. 2 d.lgs. n. 276/2003); la possibilità di corrispondere l'indennità di disponibilità solo in caso di effettiva chiamata del lavoratore (ex art. 37, c. 1 d.lgs. n. 276/2003) - e in sanzioni positive che realizzano uno sgravio indiretto dei costi ¿ quali il non computo dei lavoratori (ex artt. 53, c. 2 e 59, c. 2 d.lgs. n. 276/2003); la non applicazione della disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e di riserva di assunzione per le fasce di lavoratori a rischio di esclusione sociale (ex art. 22, c. 6)].
In questo secondo anno, si intende verificare, attraverso l'analisi delle sanzioni civili individuate nel decreto, da un lato, se l'obiettivo sotteso alla riforma (ossia il "traghettamento" del diritto del lavoro da un sistema "vecchio", incentrato solo sulla tutela del prestatore di lavoro all'interno del rapporto, ad un diritto del lavoro "nuovo", teso all'intento ulteriore di aumentare l'occupazione attraverso una rimodulazione delle tutele) abbia inciso oltre che sul piano precettivo anche sull'apparato sanzionatorio posto a tutela dei lavori flessibili e, dall'altro, se il sistema sanzionatorio civilistico delineato dal d.lgs. n. 276/2003 risulti sintonico agli obiettivi posti alla base della riforma ed esplicitamente indicati nello stesso d.lgs. n. 276/2003 all'art. 1, comma 1, quali la promozione di un lavoro stabile e di qualità.