Fiducia, trust, atti destinazione ex art. 2645-ter. La proprietà nell'interesse altrui, generatrice di utilità destinate non al titolare ma ad un beneficiario terzo (in deroga al concetto di proprietà di cui all'art. 832 c.c.) sta acquisendo sempre maggior rilievo nel contesto delle contrattazioni quotidiane odierne.
Con l'entrata in vigore sul territorio della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sui trusts è stata introdotta una prima valida alternativa al negozio fiduciario, che presentava (e presenta tuttora) problematiche per il fiduciante nell'ipotesi di abuso della fiducia.
Restano peraltro ancora da approfondire i limiti dei poteri dispositivi del trustee nonché le facoltà dei beneficiari nelle singole fattispecie potenzialmente patologiche afferenti ai trusts interni redatti secondo i criteri della Convenzione dell'Aja.
Nel frattempo, per contro, con l'emanazione dell'art. 2645-ter c.c. si è cercato di andare oltre i dettami della Convenzione per cercare di proporre un trust di diritto italiano. Proposta che appare tuttavia fortemente incompleta alla luce dell'attuale testo normativo del predetto articolo (che per consentire la sola efficiente costituzione di un legittimo atto di destinazione necessita di una seria attività ermeneutica dell'interprete).
In ragione di quanto appena segnalato la ricerca si propone pertanto dapprima di analizzare, tramite il ricorso alla comparazione casistica con le fattispecie di diritto estero (ed in particolare di common law) già sviluppatesi in materia, possibili soluzioni efficienti di proprietà nell¿interesse altrui a favore degli operatori di diritto italiano conformi alla disciplina della Convenzione dell¿Aja sui trusts (che richiede peraltro la scelta di una normativa straniera quale legge regolatrice del trust).
Per poi cercare ulteriormente, tenuto conto dei limiti del dettato normativo dell'art. 2645-ter c.c., di avanzare ipotesi eventuali ipotesi costitutive di nuove fattispecie di proprietà nell¿interesse altrui disciplinate dal solo diritto domestico