I negozi e i vincoli di destinazione (il trust, la fiducia, la fondazione, il fondo patrimoniale)
Progetto Il nuovo art. 2645-ter del Codice Civile ha reso possibile la trascrizione, ai fini dell'opponibilità ai terzi, subordinatamente alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, di vincoli di destinazione di durata non superiore a novent'anni.
Già a poco tempo dall'emanazione della norma in questione la dottrina si è interrogata sul fatto se, al di là della relativa collocazione sistematica, la stessa sia di fatto una norma sugli atti anziché una norma sugli effetti.
Ci si è chiesti così se sia possibile costituire, ad esempio, un trust all' "italiana" (cioè di diritto italiano), in alternativa al trust interno di cui alla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sui trusts.
Ci si è poi chiesti quale sia il valore da attribuire all'espressione "interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 C.C." contenuto nella disposizione medesima.
Nella sostanza, l'art. 2645-ter C.C., per come è stato formulato, ha originato una serie di interrogativi in ordine ai negozi e ai vincoli di destinazione ammissibili allo stato nel diritto interno, concernenti, ancora, ad esempio, i relativi rapporti con il principio di tipicità ed il numerus clausus dei diritti reali, i limiti soggettivi del vincolo, ecc.
Nel contesto della ricerca si intende inoltre ulteriormente identificare ed analizzare opportunamente le singole fattispecie di negozi di destinazione ammissibili in Italia; e ciò tramite comparazione con le norme e i principi vigenti in materia nei principali sistemi di civil law europei, nonché in quelli di common law a livello globale.