Le condanne al risarcimento di punitive damages nella prospettiva del diritto internazionale privato
Progetto L¿istituzione dei «punitive damages», che si è sviluppata nei sistemi giuridici di tradizione anglosassone, consente di sanzionare l¿autore di un illecito civile condannandolo a pagare alla vittima una somma di denaro eccedente l¿importo del danno subito, in considerazione del carattere riprovevole della condotta tenuta dal danneggiante. La ratio di questo istituto si fonda sulla considerazione che, in relazione ad alcune categorie di illecito, la sola sanzione del risarcimento del danno non è sufficiente a dissuadere i consociati.
Proprio per questi loro caratteri, i «danni punitivi» pongono delicati di problemi di compatibilità con gli ordinamenti dell¿Europa continentale ¿ tra cui vi è l¿Italia ¿ i quali non conoscono questa istituzione. L¿ipotesi più frequente è quella in cui la vittima di un illecito, avendo ottenuto una sentenza di condanna a punitive damages in un paese anglosassone, intenda farla riconoscere ed eseguire in un ordinamento che non prevede la possibilità di tale condanna. Nei paesi di tradizione civilistica, le sentenze straniere di condanna a punitive damages sono ritenute in contrasto con l¿ordine pubblico, il che può precludere la possibilità che le sentenze di condanna a danni punitivi siano riconosciute, essendo il rispetto dell¿ordine pubblico tra le condizioni poste per il riconoscimento delle sentenze straniere.
La ricerca proposta verte sui problemi suscitati dall¿istituto dei danni punitivi nella prospettiva del diritto internazionale privato. Dopo una prima parte, vertente sulla ricognizione delle decisioni rese in Italia e in altri paesi europei, il problema specifico dei punitive damages dovrà essere collocato nella prospettiva generale del problema dell¿ordine pubblico. Andranno quindi verificate, sempre con riferimento ai danni punitivi, le ricostruzioni che, nel giudizio di compatibilità con l¿ordine pubblico, assegnano un ruolo rilevante al grado di intensità territoriale esistente tra la fattispecie concreta e l¿ordinamento del foro (c.d. Binnenbeziehung).
In considerazione della necessità di analizzare, tra l¿altro, anche i problemi e le soluzioni proposte negli ordinamenti stranieri, il compimento della presente ricerca presuppone la possibilità di compiere viaggi, in Italia e all¿estero, per reperire materiale e per assistere a conferenze.