Il progetto di ricerca ha ad oggetto lo studio delle fattispecie, contrattuali e non, nelle quali sia stato determinato dalla volontà delle parti il luogo dell¿adempimento dell¿obbligazione. La giurisprudenza romana aveva discusso il punto soprattutto in riferimento al caso paradigmatico della stipulatio, ma ben presto i giuristi si erano trovati nella necessità di studiare l¿applicazione della relativa disciplina giuridica anche ad altre figure contrattuali ed anche al legato per damnationem.
Le difficoltà sorgevano qualora il debitore non si recasse mai nel locus solutionis convenzionale: in tal caso il creditore, non aveva mezzi processuali che gli permettessero di ottenere il suo, dato che vigeva il principio della necessaria coincidenza tra locus solutionis contrattualmente stabilito e foro competente per l¿azione. Così giuristi e pretori elaborarono il rimedio della cosiddetta actio de eo quod certo loco, che le fonti in realtà denominano ¿utile¿ o, più spesso, ¿arbitraria¿ (sedes materiae è D. 13.4). Essa consentiva al creditore di agire in un luogo diverso da quello stabilito d¿accordo con il debitore, ma imponeva al creditore stesso l¿onere di adattare la formula a mezzo dell¿inserzione dell¿adiectio loci..
Lo studio dell¿actio de eo quod certo loco consente di approfondire diversi ambiti legati alla teoria negoziale. Il locus rappresenta, infatti, insieme al tempus, una delle modalità oggettive dell¿adempimento e può essere ricondotto lato sensu agli elementi accessori del negozio. L¿analisi sul locus solutionis presenta anche possibilità di agganci con la vigente disciplina codicistica; un aspetto tra molti è quello dell¿attinenza all¿area dei rapporti commerciali, terrestri e marittimi. Quanto all¿ambito romanistico, occorre ricordare come questo profilo sia generalmente trascurato nelle trattazioni di diritto commerciale, e sia quindi possibile un¿apertura dell¿indagine in direzioni mai percorse dagli studiosi