Lo strumento più impiegato dalle istituzioni comunitarie nel quadro del III pilastro dell'Unione per realizzare le finalità proprie della cooperazione giudiziaria in materia penale è stato la decisione quadro, funzionale, ex art. 34, par. 2, lett. b), TUE, al «ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri» e vincolante gli stessi solo per quanto riguarda il risultato da ottenere, lasciando alle autorità nazionali la competenza di decidere in merito alla forma e ai mezzi. Tale strumento è stato ampiamente impiegato anche per garantire l'operatività del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali adottate dalle autorità giurisdizionali (o omologhe) degli Stati membri,operatività che è stata realizzata o si sta cercando di realizzare con riguardo a tutte le tipologie di decisioni adottate dalle autorità nazionali, e quindi non solo - come accade di regola per le forme di cooperazione instaurate in base a strumenti convenzionali - alle decisioni definitive, ovvero conclusive dei procedimenti penali con l'assoluzione o l'applicazione di una pena detentiva o pecuniaria o alternativa, ma anche a quelle c.d. pré-sentencielles, aventi natura cautelare, provvisoria ed istruttoria (si pensi, per tutte, al mandato di arresto europeo), e, ancora, a quelle pronunciate in un momento successivo alla condanna, di c.d. controllo post-penale.
Obiettivo della ricerca è quello di analizzare le diverse decisioni quadro, adottate e in fase di adozione, che fanno applicazione di questo principio, verificandone analogie e differenze, nonché procedendo ad eventuali raffronti con le corrispondenti discipline elaborate nel settore della cooperazione giudiziaria civile, dove l'operatività del reciproco riconoscimento è risalente (cfr. convenzione di Bruxelles del 1968, oggi reg. n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) e può considerarsi ormai "classica". L'analisi in parola sarà effettuata anche alla luce delle innovazioni introdotte dal trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 che, riproducendo la soluzione accolta dall'art. III-270 del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, codifica a livello primario il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, sancendo che la cooperazione giudiziaria in materia penale è su di esso fondata. Lo studio prenderà quindi in considerazione le modifiche apportate a Lisbona ai trattati oggi vigenti, quanto in particolare al superamento della distinzione tra primo e terzo pilastro sotto il profilo delle competenze delle istituzioni e della tipologia degli atti adottabili, la conseguenza più rilevante di tale superamento apparendo, seppur dopo un periodo transitorio di cinque anni, l'esperibilità della procedura di infrazione anche rispetto alla mancata o non corretta trasposizione da parte degli Stati membri degli strumenti che sanciscono l'operatività del principio in parola.