Il nuovo primo comma dell'art. 117 Cost. nei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale
Progetto La riforma del Titolo V della Costituzione, con la legge costituzionale n. 3 del 2001, ha introdotto espressamente il vincolo del rispetto degli obblighi internazionali e comunitari sia per il legislatore statale che per il legislatore regionale nell'art. 117, primo comma, Cost. La dottrina ha discusso a lungo circa la portata innovativa di tale disposizione costituzionale; soltanto nel corso del 2007 e di questo primo scorcio del 2008 la Corte costituzionale ha avuto modo, facendone applicazione, di chiarirne taluni contenuti. Con riferimento agli obblighi internazionali, nelle "storiche" sentenze n. 348 e n. 349 del 24 ottobre 2007, il giudice delle leggi ha affermato che per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) diviene "parametro interposto" nei giudizi di costituzionalità, così ponendo fine alla prassi giudiziaria inaugurata nel 2000 e avallata dalla Cassazione, della disapplicazione della norma interna contrastante con la CEDU. Con riferimento agli obblighi comunitari, invece, da un lato la Corte ha ribadito il meccanismo fissato con la sentenza n. 170 del 1984 della disapplicazione diretta della norma interna contrastante col diritto comunitario immediatamente applicabile (sent. n. 284 del 2007) e dall'altro ha per la prima volta sollevato la cosiddetta "pregiudiziale comunitaria" ex art. 234 del TCE dinanzi alla Corte di giustizia nel corso di un giudizio di costituzionalità in via principale avente ad oggetto una legge regionale (ord. n. 103 del 2008). La presente ricerca si propone di indagare sugli sviluppi di tale giurisprudenza costituzionale, valutando l'impatto delle sue applicazioni sulla legislazione regionale in particolare.