Le legislazione regionale in materia religiosa dopo la riforma del titolo V della Costituzione
Progetto La ricerca ha come obiettivo la ricostruzione sistematica dei tratti fondamentali di quello che è stato definito il diritto regionale ecclesiastico dopo la riforma del titolo V della Costituzione (ed in particolare dopo le modifiche introdotte con l. cost. n. 3 del 2001). Benchè, infatti, l'art. 8, terzo comma, della Costituzione preveda che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose siano disciplinati con "legge sulla base di intese" e che ora l'art. 117, comma 2, lett. c), della Costituzione riservi allo Stato in via esclusiva la disciplina dei "rapporti" tra la Repubblica e le confessioni religiose, il ruolo svolto dalle Regioni in questo settore è stato fin da principio molto significativo sotto il profilo della garanzia dell'esercizio effettivo della libertà religiosa dei singoli e delle confessioni religiose. L'indagine intende valutare se tale apporto ha subìto mutamenti a seguito della riforma costituzionale del 2001 ed eventualmente in quale direzione. A tal fine si procederà anzitutto con l'individuazione delle fonti regionali (relative al periodo 2002-2007) che toccano il fenomeno religioso e del titolo di competenza cui afferiscono alla luce del riparto di competenze fissato dal novellato art. 117 Cost. Si pensi alla competenza regionale concorrente in tema di governo del territorio, che coinvolge sotto vari aspetti l'esercizio della libertà religiosa sul territorio regionale (si v. ad es. l'edilizia di culto); oppure si consideri la competenza regionale concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e della promozione e organizzazione di attività culturali, che incide in varia misura sulla conservazione e la gestione di immobili adibiti al culto, spesso di pregio artistico. Si pensi ancora all'istruzione, che vede il concorso di diverse fonti legislative: le "norme generali sull¿istruzione" di competenza esclusiva statale (art. 117 co 2, lett. n); l'istruzione rimessa alla potestà legislativa concorrente (art. 117, co 3); l'autonomia scolastica e la formazione professionale demandate alla potestà legislativa regionale residuale. Oltre che sulle leggi regionali ci si soffermerà anche sugli accordi stipulati dalle Regioni con le singole confessioni religiose, sui loro contenuti, sulle procedure seguite e sulle forme adottate. Naturalmente nello svolgere la ricerca si terranno in considerazione sia gli apporti della giurisprudenza (costituzionale, ordinaria ed amministrativa), sia, infine, i dati desumibili dalla prassi.