Il progetto di ricerca che si intende svolgere concerne i recenti sviluppi in tema di potestà statutaria regionale. Come è noto, le leggi cost. nn. 1 del 1999 e 2 del 2001 hanno rimesso alle Regioni, ordinarie e ad autonomia speciale, la possibilità di determinare autonomamente la propria ¿forma di governo¿, sia pure con il limite dell¿¿armonia¿ con la Costituzione. Il nuovo testo dell¿art. 123 Cost., nella propria laconicità, ha dato luogo ad una rilevante giurisprudenza costituzionale, che è stata progressivamente chiamata a delineare sia gli aspetti processuali di tale tipo di controllo (dies a quo dell¿impugnazione governativa, cfr. sent. n. 304 del 2002; forma dell¿atto introduttivo del giudizio, cfr. sent. n. 306 del 2002; legittimazione all¿impugnazione del consigliere regionale di minoranza, cfr. sent. n. 378 del 2004), sia i contenuti sostanziali dell¿autonomia regionale in materia (sentt. nn. 304 del 2002, 2 del 2004). In quest¿ottica s¿è ad esempio chiarito il valore non giuridico del contenuto c.d. ¿eventuale¿ degli statuti (sentt. nn. 372, 378 e 379 del 2004). Inoltre si è posto il problema della sorte delle delibere statutarie approvate in duplice lettura e successivamente oggetto di parziali interventi caducatori ad opera del giudice costituzionale: secondo una prima lettura ¿continuista¿ si sarebbe potuto riprendere il procedimento legislativo statutario omettendo le parti colpite dalla declaratoria d¿illegittimità costituzionale; secondo una diversa tesi ¿novativa¿, il procedimento legislativo sarebbe dovuto ripartire dall¿inizio. Anche su quest¿ultimo punto la giurisprudenza costituzionale ha offerto all¿interprete preziosi elementi ricostruttivi. E, ad una medesima opera, la Corte sarà chiamata nell¿ipotesi di approvazione degli Statuti da parte delle Regioni ad autonomia differenziata. Alla luce di ciò, appare opportuno procedere ad una nuova analisi di tali aspetti del modello regionale italiano.