La ricerca si prefigge l¿obiettivo di approfondire la tematica del diritto alla vita. Si pongono all¿attenzione del giurista due questioni problematiche: l¿individuazione del momento iniziale della vita e comprendere quali siano i presupposti minimi per poter considerare dignitoso il suo proseguimento. Occorrerà inquadrare la disciplina normativa e la giurisprudenza costituzionale in tema di interruzione volontaria della gravidanza e di fecondazione medicalmente assistita. Il legislatore del 1978, premesso il principio secondo cui la vita umana deve essere tutelata fin dal suo inizio, ha operato una distinzione tra le diverse fasi della gestazione, bilanciando in maniera differente gli interessi in gioco. Tale assetto normativo deve essere valutato, ora, anche alla luce dell¿approvazione della legge n. 40 del 2004, in materia di procreazione medicalmente assistita. In effetti, quest¿ultima garantisce una tutela particolarmente elevata dell¿embrione, che prevale sugli altri interessi rilevanti.
Venendo al secondo argomento oggetto della ricerca, si dovrà verificare se esista un interesse, costituzionalmente rilevante, a rinunciare alla prosecuzione della propria vita, nei casi in cui il soggetto versi in una condizione di malattia irreversibile; se sia, dunque, la vita, un diritto disponibile. La Costituzione riconosce all¿individuo esclusivamente la possibilità di rinunciare alla cure mediche (art. 32, comma 2, Cost.). Rimane quindi aperto il problema della conformità a Costituzione, ed in particolare agli artt. 2 e 32, di una previsione legislativa, attualmente assente, che consenta l¿eutanasia attiva. Strettamente connessa a questa problematica è quella relativa al possibile riconoscimento giuridico del c.d. `testamento biologico¿. In tale ambito le difficoltà maggiori si rilevano rispetto alla validità del consenso prestato da un soggetto in un momento precedente alla perdita della capacità di decidere consapevolmente se rifiutare le cure mediche.