L’esclusione lavoristica dalla misura coercitiva indiretta ex art. 614-bis c.p.c.: un opportuno ripensamento
Articolo
Data di Pubblicazione:
2020
Citazione:
L’esclusione lavoristica dalla misura coercitiva indiretta ex art. 614-bis c.p.c.: un opportuno ripensamento / M. Biasi. - In: LAVORO, DIRITTI, EUROPA. - ISSN 2611-3783. - 2020:2(2020 Jul), pp. 1-13.
Abstract:
Il contributo si interroga sulla ratio dell’esclusione delle controversie lavoristiche
dall’ambito di applicazione della misura compulsiva indiretta di cui all’art. 614-bis c.p.c.,
introdotta in via generale dal legislatore del 2009. L’A. osserva come la deroga appaia invero
irragionevole e financo paradossale, alla luce della presenza nel diritto del lavoro, sin dai tempi
dello Statuto, di strumenti di coercizione indiretta (v., oltre all’art. 28 s.l., l’attuale art. 18, comma
14 s.l.), volti essenzialmente a puntellare il libero esercizio delle prerogative sindacali sul luogo di
lavoro. Prendendo spunto dalle criticità legate all’incoercibilità dell’ordine di reintegrazione (nelle
residue ipotesi di tutela reale) e di assegnazione a mansioni congrue (nei casi di forzata inattività
del lavoratore), l’A. sostiene che l’impiego di uno strumento coercitivo indiretto, non avente una
natura riparatoria (i.e. risarcitoria) né tanto meno afflittiva (i.e. punitiva), potrebbe validamente
fungere da garanzia dell’effettività dei diritti individuali aventi un addentellato nelle fonti di
massimo rango e legati ad interessi di natura non meramente patrimoniale del prestatore di lavoro.
Tipologia IRIS:
01 - Articolo su periodico
Elenco autori:
M. Biasi
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