Data di Pubblicazione:
2014
Citazione:
Responsabilità e tutele nell’ambito della direzione e coordinamento di società / G. Fantoni. ((Intervento presentato al convegno La Responsabilità da direzione e coordinamento di società : Seminario di diritto commerciale : 12 novembre tenutosi a Padova nel 2014.
Abstract:
Riguardo alla configurabilità di una responsabilità per esercizio
abusivo dell’attività di direzione e coordinamento (art. 2497, comma 1, c.c.)
in capo alla persona fisica, con il presente paper si cerca di offrire qualche
spunto di riflessione nell’intento di superare le ambiguità e le incongruenze
della disciplina codicistica, onde garantire la massima tutela ad alcuni dei
soggetti più “deboli” all’interno dei gruppi di società: i soci e i creditori
“esterni” della holding, “estranei”, tuttavia, anche alla disciplina di legge,
che si preoccupa di considerare soltanto la posizione dei soci e creditori
“esterni” dell’eterodiretta. In quest’ottica, oltre a valorizzare un significato
di tipo etimologico del termine “ente” (ossia “ciò che è”, comprensivo dunque
sia della persona giuridica che della persona fisica), si svolgono alcune
considerazioni di carattere sistematico, evidenziando come l’art. 2497,
comma 1, c.c., si distingua, in sostanza, per essere l’unica disposizione di
legge capace di dare adito a contrasti sulla configurabilità di una holding
persona fisica, sebbene la ratio di tutto l’impianto normativo concernente i
gruppi societari sia, a ben vedere, la medesima: evitare che il perseguimento
di certe politiche “di gruppo” venga pagato soltanto dagli anelli deboli della
catena. Sulla base, poi, della considerazione che la direzione e
coordinamento è un’attività intercorrente tra le persone fisiche “interne” al
controllo delle società del gruppo, se ne evidenziano le affinità con l’istituto
dell’amministrazione di fatto, sia sulla base dell’impostazione di parte della
giurisprudenza - di legittimità e di merito – sia sulla scorta di un’analisi
comparatistica, attraverso la quale si è potuto notare che le persone fisiche
che esercitano l’eterodirezione (cd. “holders”) sono fortemente
responsabilizzate tanto negli ordinamenti che non prevedono una specifica
disciplina di legge in tema di gruppi societari (ove la responsabilità dei
soggetti capogruppo è attribuita ricorrendo alla figura dell’amministratore
di fatto) quanto in quelli che la prevedono (come ad esempio in Germania).
Si condivide dunque l’impostazione della recente giurisprudenza di merito
che ha affermato la responsabilità ex art. 2497, comma 1, c.c. della persona
fisica holder a prescindere dalla circostanza che tale soggetto rivesta o meno
la qualifica di imprenditore commerciale. E ciò in via del tutto corretta,
giacché è opportuno distinguere il piano della fallibilità da quello della
responsabilità, non essendo plausibile che la mancata qualificazione “esterno”, giacché le altre forme di tutela apprestate dal nostro ordinamento
non si rivelano altrettanto soddisfacenti: né (a) l’affermazione di una
responsabilità solidale degli holders ex art. 2497, comma 2, c.c. con la
capogruppo, poiché significa imputare la responsabilità ex art. 2497, comma
1, c.c. in capo a quest’ultima anche nel caso in cui l’eterodirezione non sia
svolta nel suo interesse; né (b) un’azione di diritto comune basata sull’art.
2043 c.c. poiché, prevedendo il nostro ordinamento una disciplina specifica
in tema di gruppi societari, non sembra in particolare condivisibile, sul
presupposto che l’attività di direzione e coordinamento sia imputabile anche
a una persona fisica, concludere che tale attività, una volta accertata, non
determini la correlativa responsabilità, ma una più generica responsabilità
da fatto illecito di diritto comune ex art. 2043 c.c.; né, infine, (c) una tutela ex
post, cioè un’azione di risarcimento del danno contro le persone fisiche
“interne” che abbiano esercitato la direzione unitaria predato
Tipologia IRIS:
14 - Intervento a convegno non pubblicato
Elenco autori:
G. Fantoni
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