Le modifiche apportate al titolo V della Costituzione italiana, in particolare agli artt. 117, 119 hanno riconosciuto l'autonomia impositiva delle regioni, nel rispetto dei vincoli fissati dalla stessa Costituzione e dal diritto comunitario cui l'art. 117 fa rinvio. La questione dei vincoli comunitari all'esercizio della potestà imposistiva degli enti infrastatuali è stata fino ad oggi affrontata con riguardo prevalentemente alla definizione della cosiddetta fiscalità di vantaggio. Si fa cosi riferimento alla possibilità per le regioni di introdurre norme tributarie selettive nel proprio ambito territoriale. Di qui l'interesse a verificare l'impatto della giurisprudenza comunitaria a questo riguardo e più in generale con riferimento agli strumenti che le regioni possono utilizzare nella determinazione dei tributi propri. Non sufficiente attenzione è stata dedicata all'osservanza dell'obblgigo di non discriminazione in concorso con le libertà fondamentali nei riguardi dei criteri adottati per l'imposizione fiscale. Come la nostra Corte Costituzionale ha avuto modo di rilevare nella (prima) ordinanza di rinvio alla Corte di Giustizia la questione dei criteri impositivi può essere considerata sia sotto il profilo del possibile ostacolo all'esercizio di tali libertà sia sotto quello, di non minore rilevanza, ma non sempre colto, del carattere meramente interno della fattispecie in esame. L'analisi avrà quindi per oggetto la determinazioine delle situazioni di esercizio della potesta delle Regioni con profili comunitari e la conseguente valutazione della idoneità degli strumenti utilizzati a soddisfare il requisito della compatibilità con i principi del Trattato CE. La questione assume una rilevanza del tutto particolare alla luce del processo in corso di costruzione del federalismo fiscale destinato ad incontrare limiti interni e comunitari.