Nell'ambito delle sue iniziative multilaterali in tema di protezione dei beni culturali e della promozione della cultura l'Unesco ha aperto alla firma degli Stati la Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali il 20 ottobre 2005. Si tratta di uno strumento di estrema rilevanza che non solo amplia il raggio d'azione del diritto internazionale in questo ambito, ma che apre nuovi orizzonti sul piano di un test internazionale dei comportamenti degli Stati in settori e materie che precedentemente erano sottratti a tale valutazione.
L'Italia ha ratificato la convenzione con l. 19 febbraio 2007, n. 19 e pertanto anche per il nostro Paese, accanto ai problemi accennati di responsabilità a livello internazionale, si pongono problemi di esecuzione degli obblighi assunti sul piano interno.
L'interesse di questi temi è testimoniato anche dai numero convegni internazionali dedicati al tema ed implica la necessità di prendere in considerazione i contributi dottrinali, e soprattutto la giurisprudenza internazionale e interna e la prassi relativa alle modalità di esecuzione della convenzione e al suo impatto sul modo di essere dei sistemi di diritto interno. L'indagine mira ad approfondire il contributo della convenzione al più ampio tema della protezione dei beni culturali partendo dalla definizione adottata dall'art. 4 della convenzione secondo cui la diversità culturale si manifesta non solo nelle svariate forme attraverso le quali il patrimonio culturale dell'umanità viene espresso, arricchito e trasmesso grazie alla varietà delle espressioni culturali, ma anche attraverso la diversità di modelli di creazione artistica e di produzione, di diffusione, di distribuzione e di godimento delle espressioni culturali a prescindere dai mezzi e dalle tecnologie utilizzate. Più in particolare si tratterà di verificare sia le modalità con le quali gli Stati intendono promuovere (art. 7 della convenzione) e proteggere le espressioni culturali (art. 8), ma anche come si stanno proponendo di attuare gli obblighi di promozione della cooperazione internazionale ad essi relativi (art. 12). L'obbiettivo è quello di inquadrare questa nuova convenzione nel 'sistema Unesco' e nel valutare gli apporti di novità in relazione all'insieme del corpo di norme ormai alquanto nutrito relativo alla protezione dei beni culturali e del patrimonio comune dell'umanità.