La Costituzione del 1947 assegnava alle Regioni potestà legislativa e amministrativa in materia di urbanistica e di lavori pubblici di interesse regionale. La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ha attribuito alle Regioni potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio, di porti e aeroporti civili, di grandi reti di trasporto e di navigazione, di valorizzazione dei beni ambientali.
La ricerca si propone di esaminare e valutare:
a) gli elementi di novità che emergono dalla nuova legislazione regionale in materia di governo del territorio rispetto alla precedente legislazione regionale in materia urbanistica;
b) la giurisprudenza della Corte costituzionale sui limiti alla potestà legislativa regionale, ma anche alla potestà legislativa dello Stato nelle materie suscettibili di interferire con l¿autonomia regionale (tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, ordinamento civile);
c) i problemi relativi alla definizione dei principi fondamentali costituenti limite all¿autonomia legislativa regionale;
d) modi e forme di raccordo tra i diversi livelli di governo istituzionale, per quanto concerne il governo del territorio e la realizzazione delle opere pubbliche di rilevanza ultralocale, per la composizione dell¿unità dell¿ordinamento;
e) l¿applicazione dei principi di sussidiarietà verticale e orizzontale in materia di governo del territorio e di opere pubbliche;
f) il rapporto delle Regioni con la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell¿ambiente, con particolare riferimento alla nuova disciplina della tutela del paesaggio posta dal Codice per i beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni).