I pubblici poteri possono sostituirsi al mercato e all'iniziativa economica solo quando ciò si richieda per il perseguimento di esigenze pubbliche fondamentali, come nel settore dei servizi sociali e pubblici.
Istruzione, sanità, previdenza e assistenza corrispondono a interessi collettivi che possono, però, essere curati anche da privati.
In particolare, l'iniziativa dei privati non è considerata, nel testo costituzionale, integrativa o secondaria all'iniziativa pubblica, anche se, sul piano concreto, essa è dimensionata dall'estensione dell'offerta pubblica della prestazione. Quanto maggiore è l'offerta pubblica, tanto minore, infatti, è lo spazio che resta al diritto all'iniziativa privata nello stesso settore.
In realtà, è l'intervento pubblico che dovrebbe progressivamente ritirarsi laddove l'offerta privata del servizio fosse già esaustiva o sufficientemente ampia.
Ciò tanto più ove si consideri che sia nei servizi pubblici sia nei servizi sociali diversi segmenti dell'attività si presentano economicamente produttivi sì da interessare ed attrarre l'imprenditoria privata.
La ricerca intende, anzitutto, verificare quali attività siano riconducibili ai servizi sociali e se gli stessi siano distinguibili dai servizi pubblici. Ciò posto, l'interrogativo principale cui rispondere è se esista un obbligo pubblico organizzativo dei servizi sociali e quali siano gli spazi ed i limiti propri di tale dirigismo e dell'intervento pubblico.
La riflessione dovrà dar conto della disciplina comunitaria ed in particolare dalla esaustività o meno della dicotomia servizi di interesse generale economici e non, nonchè approfondire la nozione di attività economica, nella giurisprudenza della Corte; ciò al fine di comprendere i limiti di applicabilità del regime concorrenziale. Come noto la Corte qualifica attività economica anche un'attività potenzialmente tale, vale a dire un'attività che alla stregua di un giudizio prognostico ex ante possa essere svolta sul mercato da soggetti privati: una nozione siffatta è tale da ricomprendere anche attività tradizionalmente intese come di servizio pubblico. Inoltre, l'art. 86 esclude l'applicazione delle regola della concorrenza le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale nei limiti della specifica missione loro affidata.
Il settore della gestione delle farmacie comunali e private ben si presta all'applicazione concreta dei risultati della ricerca.