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  1. Projects

L'unificazione comunitaria del diritto internazionale privato delle obbligazioni

Project
Con l'adozione del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007 , sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) e l'approvazione, da parte del Consiglio e del Parlamento europeo, del regolamento sulla legge applicabile ai contratti (Roma I) si completa il disegno comunitario di una disciplina uniforme dei conflitti di legge in tema di obbligazioni,avviato con il progetto preliminare di convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali redatto nel 1972 da un gruppo di esperti. Il reg. n. 864/2007 ha carattere generale e portata unibversale e si applica non solo alle obbligazioni derivanti da fatto illecito, ma anche ai danni conseguenti ad arricchimento senza causa, a gestione d'affari e a copa nella fase delle trattative precontrattuali. Alle norme di conflitto generali per simili fattispecie si affiancano disposizioni speciali per figure particolari di illecito. Il reg. Roma I, che sarà applicabile diciotto mesi dopo la pubblicazione, trasforma in atto comunitario la convenzione di Roma del 19.6.1980 in vigore fra gli Stati membri sullo stesso oggetto e ne ripercorre in larga misura le disposizioni, affiancandovi anche significativi elementi di novità. Esso muove infatti dalla necessità di accrescere la prevedibilità dell'esito delle controversie e la certezza del diritto, intervenendo in particolare sulle norme della convenzione che stabiliscono criteri flessibili per la ricerca della legge applicabile ai contratti e cercando di dare una regolamentazione specifica di tipi contrattuali in luogo di norme generali riferibili ai contratti in generale. Cade pertanto il collegamento più stretto del contratto come criterio generale di determinazione della legge applicabile in assenza di una scelta delle parti, ed è relegato a un ruolo residuale, quando sia impossibile individuare la prestazione caratteristica del contratto. A loro volta, le presunzioni che nella convenzione guidano alla ricerca del collegamento più stretto diventano criteri rigidi di designazione della legge applicabile. Non solo. Accanto al criterio generale della legge di residenza abituale del contraente che fornisce la prestazione caratteristica del contratto, il regolamento specifica, per una serie di contratti, la legge da applicare, eliminando le incertezze in ordine alla determinazione del prestatore caratteristico che possono presentarsi in relazione a certi contratti. L'aspirazione universale di entrambi i regolamenti è, però, suscettibile di creare aree di sovrapposizione e difficoltà di coordinamento tra i due sistemi di conflitto. Il mancato opting-in del Regno unito al reg. Roma I e la conseguente perdurante applicabilità per quello Stato della conv. di Roma è ulteriore fonte di aporie derivanti dal non allineamento tra le norme di conflitto pattizie e quelle del nuovo reg. Roma II. Nell'ambito di simili questioni si muoverà il presente progetto di ricerca.
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Type

PUR20062008 - PUR 2006-2008

Date/time interval

May 8, 2008 -
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