E¿ noto come una dichiarazione conclusiva di Gaio (4.31) abbia fissato nel giudizio centumvirale e nella legis actio damni infecti le uniche sopravvivenze processuali delle legis actiones dopo il 17 d.C.
Lo stesso giurista si premura di avvertire che nel nuovo sistema edittale il pretore avrebbe, di fatto, vanificato l¿applicazione della legis actio damni infecti con la concessione dello strumento cautelare della cautio damni infecti (art. 1172 c.c ) realizzatasi con una stipulatio.
Questo rapporto strutturale fra giurisdizione e rimedi basati sull¿imperium non ha determinato la dottrina a tener conto dell¿innovazione della struttura cautelare nella ricostruzione delle forme originarie della l.a. damni infecti, giungendo a conclusioni non sempre esaustive e accoglibili.
Ci si propone di indagare, pertanto, attraverso non solo le testimonianze testuali di fonti giuridiche quali fossero i reali pericoli cui, attraverso la legis actio, prima, e la cautio dopo, si volesse porre riparo e, in che rapporto stesse la suddetta legis actio con la contemporanea lex Aquilia de damno.