La ricerca si propone di indagare il rapporto fra il fenomeno dei `gruppi di società¿ e le fattispecie penali preposte alla tutela dell¿integrità del patrimonio sociale e della sua funzione di garanzia: in primo luogo quella di infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.), ma anche quella di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e quelle di bancarotta patrimoniale societaria (art. 223 l.f.). Inoltre la ricerca dedicherà attenzione ai possibili profili di responsabilità da reato dell¿ente che esercita la direzione ed il coordinamento del gruppo.
Il dato empirico-criminologico di partenza è costituito da una classe di condotte ben determinata: il trasferimento di risorse economiche fra le varie società del gruppo societario in un contesto istutuzionalizzato di rapporti infragruppo attivi e passivi. Il problema è quello della `sussunzione¿ nelle fattispecie astratte sopra menzionate, tutte strutturalmente caratterizzate dalla fuoriuscita di cespiti attivi dal patrimonio sociale, nonchè degli eventuali profili di interferenza fra le norme sopra citate.
Momento di rottura del sistema pregresso ¿sostenuto dalla prassi della giurisprudenza penale consolidata che per lungo tempo ha ignorato il fenomeno del gruppo societario¿ è stato l¿inserimento espresso (con la riforma del 2002) di una clausola di richiamo alla teoria dei ¿vantaggi compensativi¿ all¿interno della fattispecie di infedeltà patrimoniale, con il chiaro intento ¿ nella mens legis ¿ di cristallizzare i limiti di liceità delle operazioni patrimoniali infragruppo. Detto intento è stato successivamente consolidato dalla riforma del diritto societario del 2003 che ha previsto analoga clausola in tema di responsabilità civile della holding per abuso di direzione e coordinamento.
La ricerca può coerentemente svolgersi seguendo due direttrici di indagine:
(i) una prima direttrice teorica, funzionale in primo luogo all¿inquadramento dogmatico e alla determinazione dei limiti oggettivi di applicabilità della clausola di vantaggi compensativi; in secondo luogo alla definizione dei rapporti fra infedeltà, appropriazione indebita e bancarotta ed in ultimo alla delineazione dei contorni della responsabilità da reato della capogruppo.
(ii) una seconda direttrice prasseologica, da svolgere attraverso un confronto degli orientamenti sanzionatori giurisprudenziali (in materia di gruppi di società, soprattutto in ipotesi di bancarotta) ante e post riforma del 2002, funzionale ad individuare il reale margine di incidenza della clausola dei vantaggi compensativi nel concreto giudizio di sussunzione nei tipi penali, nonchè a verificare se il rapporto di gruppo abbia incidenza sulla responsabilità penale anche indipendentemente dalla calusola dei vantaggi compensativi.
Sarà questa la base per individuare eventuali lacune -oppure eccessi- di tutela rispetto ad una tutela effettiva del patrimonio sociale dalle manovre intercompany e suggerire le direttrici di riforma per futuri interventi normativi.