La proposta di regolamento comunitario sulla giurisdizione e la legge applicabile al divorzio
Progetto La Comunità europea è intervenuta per la prima volta a disciplinare direttamente alcuni aspetti significativi del diritto di famiglia, sulla base dell¿art. 65 CE, con il regolamento n. 1347/2000 poi abrogato dal regolamento n. 2201/2003 che fissa, come il primo, regole uniformi di giurisdizione c.d. diretta in materia di divorzio, separazione e annullamento del matrimonio (oltre che di responsabilità genitoriale), le quali vengono assunte anche come presupposto per il riconoscimento automatico e l¿esecuzione delle sentenze rese negli altri Stati contraenti. Il reg. 2201/2003 prevede per le cause matrimoniali all¿art. 3 sette fori alternativi tra loro e, allo stesso tempo, «esclusivi», nell¿accezione del tutto peculiare accolta nell¿art. 6, che implica la loro prevalenza rispetto ai titoli di giurisdizione nazionali quando il reg. stesso sia applicabile rationae personae. I criteri utilizzati sono la residenza abituale di uno o entrambi i coniugi, a volte in presenza di condizioni suppletive (art. 3.1, lett. a), e la cittadinanza (o domicile nel caso del Regno Unito e dell¿Irlanda) di entrambi (art. 3.1, lett. b). La molteplicità dei fori previsti, unita alla previsione dell¿istituto della litispendenza e all¿attuale mancanza di regole uniformi sui conflitti di legge in materia matrimoniale, favorisce la «corsa al foro». Allo scopo di ridimensionare tale fenomeno, si è suggerita a livello comunitario l¿uniformazione delle regole di conflitto, parallelamente alla revisione dei fori menzionati, nella proposta di regolamento del 17 luglio 2006 (COM(2006)399 def.), che segue a un Libro verde, sul diritto applicabile e sulla giurisdizione in materia di divorzio. Viene proposta, in primo luogo, l¿inclusione nel regolamento di una norma sulla proroga di giurisdizione, a condizione che (ex art. 3 bis) i coniugi abbiano un legame sostanziale con lo Stato del foro scelto (come già è nell'art. 3 reg. 2201, oppure ultima residenza comune per almeno tre anni oppure cittadinanza o, nel caso del Regno Unito e dell¿Irlanda, domicile di uno dei coniugi). La delimitazione tra il sistema regolamentare e la normativa nazionale sulla giurisdizione che, per quanto riguarda l¿Italia è costituita dall¿art. 18 c.p.c. e dagli artt. 4 l. div. e 706 c.p.c. di recente novellati (dal d.l. 14 marzo 2005 n. 35 convertito), è resa difficile per una formulazione poco felice degli artt. 6 e 7. La Commissione propone l¿abrogazione della prima disposizione e la modifica della seconda, sostituendo il rinvio alla normativa nazionale con regole uniformi di giurisdizione (ex artt. 1.4 e 1.5 proposta). A ciò si aggiungono norme di conflitto uniformi (con collegamenti successivi "a cascata") oltre la possibilità per i coniugi di scegliere la legge applicabile al divorzio, salvo il rispetto di determinati contatti con il foro (art. 20 bis). La ricerca mira a studiare gli effetti che deriverebbero al sistema regolamentare attualmente vigente dalle soluzioni proposte dalla Commissione.