La prima parte della ricerca ha affrontato la tematica della sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al profilo della responsabilità e al criterio di imputazione della colpa in capo al datore di lavoro.
In estrema sintesi, dalla disamina della giurisprudenza relativa al tema sicurezza/responsabilità, è emerso che: a) il sistema è gravato da norme a contenuto indeterminato (art. 2087 c.c.), idonee a dilatare a dismisura la fattispecie di responsabilità; b) la valutazione del comportamento datoriale non tiene in conto l¿assenza di prescrizioni puntuali, né lo svolgimento di assidui controlli amministrativi, dai quali non siano emerse irregolarità; c) un diffuso orientamento giurisprudenziale allontana dal criterio di certezza il nesso di causalità tra comportamento imputabile e danno; d) si profilano per il datore di lavoro oneri estremamente impegnativi, sia quanto alla determinazione dei confini della correttezza dei suoi comportamenti, sia quanto al carico probatorio; e) si considera l¿impresa una entità oggettivamente produttiva di rischio con attrazione nella disciplina disposta per la gestione di ¿attività pericolosa¿ (art. 2050 c.c.); f) verso il singolo dipendente colpito da infortunio o malattia professionale il datore di lavoro è ritenuto responsabile (direttamente o attraverso il giuridico riferimento a lui del comportamento di altro dipendente: art. 2049 c.c.) secondo criteri estremamente rigidi; g) in sostanza, pare profilarsi una sorta di responsabilità oggettiva, non dominabile da una anche attenta conduzione dell¿azienda.
Alla luce di tali osservazioni che sembrano imporre al datore di lavoro un obbligo di sorveglianza e di tutela di contenuto analogo a quello che si connette al contratto di custodia, si approfondiranno nella seconda fase della ricerca profili più strettamente attinenti al possibile ruolo di altri soggetti nella sicurezza dell¿ambiente di lavoro.
Si analizzerà quindi il grado di rilevanza che, nel determinismo causale dell¿evento lesivo verificatosi nell¿ambiente di lavoro, può assumere la condotta colposa del lavoratore. In proposito, il D.Lgs. n. 626/1994 ha previsto per il prestatore di lavoro una serie di obblighi che lo rendono soggetto attivo e partecipe all¿attività di tutela di un interesse di carattere generale e non più solo soggetto passivo di fronte al pericolo generatosi nell¿ambiente di lavoro. Particolare attenzione sarà poi dedicata al comportamento della Pubblica Amministrazione e alla rilevanza che nel giudizio di responsabilità possono assumere il mancato o inadeguato esercizio dei poteri ispettivi oppure la preventiva valutazione o autorizzazione di condotte e tecniche di produzione successivamente rivelatesi dannose.
La ricerca sarà infine completata da un¿approfondita analisi dei legami che intercorrono tra l¿obbligo di sicurezza e l¿organizzazione d¿impresa, con particolare riguardo all¿istituto della delega di funzioni e alla disciplina dei processi di decentramento produttivo.