Il recente d. lgs. n. 155 del 24.03.2006 prevede la possibilità per le organizzazioni private, che esercitino in via stabile e principale un¿attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, di assumere la qualifica di ¿impresa sociale¿, diretta a realizzare le finalità di interesse generale previste dalla legge, La sua disciplina si inserisce nel solco della normativa già vigente per altri soggetti giuridici (ONLUS, cooperative sociali, ecc.), chiamati ad affiancare lo Stato nella realizzazione del principio costituzionale della sussidiarietà.
Il decreto stabilisce che gli enti ecclesiastici e gli enti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato accordi possano assumere lo status di impresa sociale limitatamente allo svolgimento delle attività per essa previste. Gli accordi stipulati tra lo Stato e le confessioni religiose, in materia di enti, pongono problemi di coordinamento con le fonti unilaterali.
In particolare per quanto attiene: compatibilità tra finalità e attività dell¿ente e dell¿impresa sociale; imposizione all¿ente di vincoli regolamentari di natura formale e sostanziale e di destinazione di utili e avanzi di gestione; presenza di vincoli relativi alle modalità contabili e regole per l¿ammissione ed esclusione dei soci; presenza di organi di controllo interni ed esterni; imposizione di forme di coinvolgimento e di tutela dei lavoratori e dei destinatari delle attività; assoggettamento dell¿ente a controlli ispettivi governativi; infine le limitazioni della normativa ai soli enti di confessioni che abbiano stipulato accordi con lo Stato.