La ricerca ha lo scopo di studiare la legittimità e la disciplina di quelle clausole contrattuali,riscontrabili nella pratica commerciale,con le quali le parti si accordano affinché nella loro futura ed eventuale controversia vengano applicate norme istruttorie diverse da quelle previste dalla legge.Se dal rapporto contrattuale si originasse un procedimento giurisdizionale,detti patti relativi alle prove costituiscono una deroga convenzionale a norme codificate ad esso finalizzate,cioè quelle sull¿ammissibilità delle prove,sulla loro efficacia,sul procedimento di assunzione e sulla forma che ex lege i mezzi di prova devono acquisire.Lo studio di detto fenomeno contrattuale ha rilevanza scientifica oltre che pratica perché implica l¿approfondimento di delicate questioni in più direzioni.Relativamente alla natura delle clausole de quibus si devono dedurre i loro caratteri processuali e/o sostanziali e di qui la disciplina ad esse applicabile, e si devono elaborare criteri per determinare, coordinare e regolare le implicazioni e le interazioni tra piano sostanziale contrattuale e ambito processuale.In merito agli effetti nel processo delle intese probatorie, è necessario primariamente chiarire se e in che limiti esse possano essere ammesse e disciplinate dall¿unica norma rinvenibile nella legge, l¿art. 2698 c.c., e successivamente determinare la liceità delle norme convenzionali in materia istruttoria con riferimento alle rationes sottese alla disciplina che si vuole derogare e ai principi fondamentali quali il principio del contraddittorio,il principio di diritto di difesa,il principio di uguaglianza,il diritto alla prova,il principio dispositivo,il principio del libero convincimento del giudice ecc.
In materia di arbitrato rituale, la possibilità di porre in essere patti probatori acquisisce caratteri parzialmente diversi e quindi richiede uno studio specifico, data l¿esistenza degli artt. 816 secondo comma c.p.c. e 829 primo comma n. 7 e 9 e secondo comma c.p.c.