Lo Statuto Albertino (1848) aveva due caratteristiche: l'una concettuale, secondo la quale la fonte unica del diritto e dei diritti era lo Stato; l¿altra, relativa ai rapporti fra lo Statuto e le scelte degli organi dello stato (e per tanto le altre norme dell¿ordinamento statuale), secondo la quale lo Statuto rappresentava una forma di Costituzione ¿debole¿ posta a garanzia delle procedure e non a garanzia delle premesse giuridiche di tali procedure. Verso la fine dell¿800 queste caratteristiche provocarono conflitti sia istituzionali (fra governo e parlamento) sia più nettamente costituzionali, a misura che con provvedimenti di carattere amministrativo (decreti legge) si intervenne su diritti personali. Per altro lo sviluppo dello ¿stato di diritto¿ aveva portato a rappresentare in maniera tanto forte l¿esigenza di un ¿giudice dell¿amministrazione pubblica¿, da indurre alla costituzione della IV sezione del Consiglio di stato con funzioni giurisdizionali .
Se la scelta dei costituenti del 1946-47 ha segnato una discontinuità rispetto alla esperienza albertina, questa è stata proprio caratterizzata dal trasferimento della sovranità dallo stato al popolo e, per tanto, dalla caratterizzazione della pubblica amministrazione e dello stato stesso come strumentale rispetto ai diritti e agli obiettivi della società civile.
Oggi appare un¿altra svolta: la ripresa di un¿idea di costituzione ¿procedurale¿ e per tanto molto più mobile di quanto sia previsto dalla vigente Costituzione repubblicana.
L¿approfondimento e lo studio dei meccanismi culturali, politici, dottrinali e giurisprudenziali di questo passaggio potrà costituire un non inutile supporto allo studio del diritto costituzionale positivo e delle continue ipotesi di sua ¿riforma¿.