Il positivismo giuridico di matrice hartiana e kelseniana è secondo i più moribondo, se non addirittura defunto, incapace di spiegare adeguatamente gli ordinamenti contemporanei, specie per ciò che concerne il modo in cui i giudici argomentano e fondano le loro decisioni. Ma le cose stanno davvero così? La questione può essere felicemente chiarita ove si assuma come punto di rifeirmento il positivismo giuridico di Scarpelli. Seguendo la linea tracciata da Scarpelli e innestandovi robuste considerazioni di pragmatica (del rapporto del diritto con i suoi utenti privilegiati, ovvero gli operatori del diirtto), è possibile formulare una plausibile versione del positivismo giuridico che ben si adatta alle realtà contemporanee, senza avallare i due poli estremi del giusnaturalismo o dello scetticismo riguardo alle norme, oppure senza tentare conciliazioni confuse come fa il soft positivism. Si tratta di avere la consapevolezza che la stessa descrizione del diritto positivo da parte degli operaori del diritto si fonda su scelte e responsabilità politiche degli operatori stessi; se ciò è corretto allora è lo studio del rapporto complesso tra la prassi del descrivere e i valori ad esse sottese, dei suoi elementi costitutivi e dei suoi obiettivi a divenire il banco di prova essenziale del positivismo giuridico così ridefinito.
il compito della riceca è proprio quello di indagare l'ultimo punto messo in luce