L¿attuale assetto della giustizia minorile, nonostante l¿impegno profuso da molti per svilupparne le specifiche peculiarità e al di là delle innovazioni introdotte nel secolo scorso (a partire dalle riforme degli anni ¿30), non si presenta ancora compiutamente organizzato.
In particolare a tutt¿oggi, non ha trovato attuazione quell¿ apposito ordinamento penitenziario minorile, a cui fa espresso riferimento l¿art. 79 comma 1 della legge n. 354 del 1975, norma che impone, nel perdurare di tale assenza a ben trenta anni da quella riforma penitenziaria, anche nei confronti dei minori l¿applicazione della normativa predisposta con tale legge per gli adulti.
Nel frattempo, peraltro, il trattamento sanzionatorio del minore è stato oggetto di interventi di vario tipo sia attraverso alcune pronunce della Corte costituzionale, sia con l¿inserimento di istituti disciplinati nella normativa sul nuovo processo penale minorile del 1998 ( sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto e sospensione del processo con messa alla prova), sia infine con l¿introduzione del modello ripartivo della c.d. mediazione penale.
In considerazione di questa gamma di soluzioni sanzionatorie presenti nel sistema penale minorile complessivo, l¿introduzione di una legislazione penitenziaria ad hoc sembrerebbe prospettarsi se non addirittura come superflua, almeno con minore urgenza che nel passato. La ricerca si propone, partendo dall¿esame dei singoli istituti richiamati, di verificare se questo assunto sia valido . In caso contrario saranno messe in luce le ragioni che a tutt¿oggi giustificano l¿esigenza di introdurre una legislazione penitenziaria ad hoc.
In particolare a tutt¿oggi, non ha trovato attuazione quell¿ apposito ordinamento penitenziario minorile, a cui fa espresso riferimento l¿art. 79 comma 1 della legge n. 354 del 1975, norma che impone, nel perdurare di tale assenza a ben trenta anni da quella riforma penitenziaria, anche nei confronti dei minori l¿applicazione della normativa predisposta con tale legge per gli adulti.
Nel frattempo, peraltro, il trattamento sanzionatorio del minore è stato oggetto di interventi di vario tipo sia attraverso alcune pronunce della Corte costituzionale, sia con l¿inserimento di istituti disciplinati nella normativa sul nuovo processo penale minorile del 1998 ( sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto e sospensione del processo con messa alla prova), sia infine con l¿introduzione del modello ripartivo della c.d. mediazione penale.
In considerazione di questa gamma di soluzioni sanzionatorie presenti nel sistema penale minorile complessivo, l¿introduzione di una legislazione penitenziaria ad hoc sembrerebbe prospettarsi se non addirittura come superflua, almeno con minore urgenza che nel passato. La ricerca si propone, partendo dall¿esame dei singoli istituti richiamati, di verificare se questo assunto sia valido . In caso contrario saranno messe in luce le ragioni che a tutt¿oggi giustificano l¿esigenza di introdurre una legislazione penitenziaria ad hoc.