Il progresso della medicina consente trattamenti sanitari su pazienti privi di capacità naturale e di speranza di recupero di una minima facoltà di manifestare la propria volontà.
Se s¿è affermato il diritto all¿autodeterminazione in merito ai trattamenti sanitari, che si esprime nel consenso informato e nel rispetto della volontà così manifestata, anche quando ciò comporta non intraprendere o sospendere trattamenti salva-vita o di sostegno vitale, la legislazione non contempla un vero e proprio istituto giuridico che consenta al soggetto di operare scelte in merito a trattamenti sanitari futuri e di assicurare una forma di ¿rispetto¿ di tali scelte, laddove egli successivamente cada in stato di incoscienza.
Ciò a differenza di quanto avviene in altri Paesi, nei quali l¿istituto delle dichiarazioni anticipate di trattamento e del testamento biologico è da tempo disciplinato, e nonostante l¿avvenuta ratifica, da parte dell¿Italia, della Convenzione di Oviedo.
La ricerca si propone l¿obiettivo di analizzare l¿istituto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, ricostruendo il quadro costituzionale e soprannazionale di riferimento e il modello italiano di bilanciamento della libertà del paziente di rifiutare trattamenti sanitario e del dovere deontologico del medico di curare, che identifica il possibile oggetto della dichiarazione anticipata o del testamento biologico.
Indi, la ricerca affronterà i nodi concettuali dell¿istituto, e che riguardano: inattualità del consenso e rapporto fra informazione data in passato e evoluzione delle conoscenze scientifiche e delle potenzialità tecnologiche; interpretazione della volontà manifestata a suo tempo e standards di decisione; valore da attribuirsi ai testamenti biologici; procura sanitaria; forma con la quale redigere tali dichiarazioni e standard di prova in sede giudiziale.
Infine, si cercherà di fare emergere la natura stessa dei ¿living wills¿ come ¿progetti sulla propria vita¿.
Se s¿è affermato il diritto all¿autodeterminazione in merito ai trattamenti sanitari, che si esprime nel consenso informato e nel rispetto della volontà così manifestata, anche quando ciò comporta non intraprendere o sospendere trattamenti salva-vita o di sostegno vitale, la legislazione non contempla un vero e proprio istituto giuridico che consenta al soggetto di operare scelte in merito a trattamenti sanitari futuri e di assicurare una forma di ¿rispetto¿ di tali scelte, laddove egli successivamente cada in stato di incoscienza.
Ciò a differenza di quanto avviene in altri Paesi, nei quali l¿istituto delle dichiarazioni anticipate di trattamento e del testamento biologico è da tempo disciplinato, e nonostante l¿avvenuta ratifica, da parte dell¿Italia, della Convenzione di Oviedo.
La ricerca si propone l¿obiettivo di analizzare l¿istituto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, ricostruendo il quadro costituzionale e soprannazionale di riferimento e il modello italiano di bilanciamento della libertà del paziente di rifiutare trattamenti sanitario e del dovere deontologico del medico di curare, che identifica il possibile oggetto della dichiarazione anticipata o del testamento biologico.
Indi, la ricerca affronterà i nodi concettuali dell¿istituto, e che riguardano: inattualità del consenso e rapporto fra informazione data in passato e evoluzione delle conoscenze scientifiche e delle potenzialità tecnologiche; interpretazione della volontà manifestata a suo tempo e standards di decisione; valore da attribuirsi ai testamenti biologici; procura sanitaria; forma con la quale redigere tali dichiarazioni e standard di prova in sede giudiziale.
Infine, si cercherà di fare emergere la natura stessa dei ¿living wills¿ come ¿progetti sulla propria vita¿.