La legge costituzionale 2/1999 ha modificato l’art. 111 della Costituzione introducendo espressamente i principi del c.d. giusto processo nell’alveo costituzionale.
In particolare, il nuovo articolo 111 cost. prevede che “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parita', davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”.
È noto peraltro che la Corte Costituzionale, attraverso l’interpretazione evolutiva dell’art. 24 della Costituzione, aveva già considerato diritto vigente l’imprescindibile esigenza della tutela del contraddittorio e dei diritti di difesa delle parti, l’imparzialità e terzietà del giudice, mentre la ragionevole durata era oggetto di numerosi interventi della Corte di Strasburgo.
A 10 anni dalla canonizzazione del “giusto processo”, l’art. 111 cost. costituisce ormai uno snodo fondamentale della disciplina processualistica, sia a livello interno, sia a livello internazionale (laddove lo stesso ha sostanzialmente parafrasato l’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo). Si sono susseguite infatti pronunce giurisdizionali, anche delle Sezioni Unite, più o meno condivisibili, che, in nome del “giusto processo” e della sua “ragionevole durata” hanno inciso profondamente sul tessuto normativo processualcivilistico portando anche alla revisione di interpretazioni consolidate nel tempo. Da ultimo, il legislatore della riforma del 2009 ha dovuto prendere atto della pervasività del “giusto processo” introducendo un caso di inammissibilità del ricorso per cassazione per il caso nel quale la censura relativa alla violazione dei principi del giusto processo risulti manifestamente infondata.
Scopo della presente ricerca è pertanto ricostruire e sistematizzare il portato normativo dell’art. 111 cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, interna ed europea, nonché individuare e chiarire le ricadute dei principi ivi enunciati sulle norme processualistiche e sulla loro applicazione concreta da parte degli operatori del diritto, in primo luogo dei giudici.
L'obbiettivo è poi quello di realizzare uno studio monografico collettivo e una raccolta ragionata di giurisprudenza.