Le problematiche che si ricollegano alle farmacie mostrano in modo evidente quanto sia incerta la distinzione tra attività economiche e non economiche e come questa incertezza renda complicato il rapporto pubblico-privato.
Il diritto comunitario, mentre da un lato sta superando il tradizionale disinteresse per i servizi sociali in quanto tali, dall’altro non rinuncia a cercare di districarne i profili economici da quelli non economici.
La ricerca mira a definire i difficili confini tra attività economica, servizio pubblico e servizio sociale e del conseguento ruolo dello Stato. Alla tradzionale ma inesaustiva dicotomia servizio pubblico e servizio sociale si accosta la nozione comunitaria di servizi di interesse generale. Essa ricomprende i servizi di interesse generale economico ed i servizi sociali, ma rischia di divenire generica e quindi di scarso valore giuridico. L’attività propria della farmacia è attività che se segmentata diviene riconducibile in parte al servizio pubblico, in parte al servizio sociale (vd da ultimo art.11 L.n.1082S) e in parte all’attività economica e mostra, quindi, la debolezza delle categorie.
L’impatto della nozione comunitaria sulle nozioni interne è evidente quanto al settore delle farmacie ed è stato di recente oggetto dell'attenzione del giudice comunitario nelle sentenze della Corte di Giustizia C-531/06 e C-171/07 e C-172/07.
La tutela del diritto alla salute legittima, a dire della Corte, restrizione all'attività economica del farmacista riconoscendo il ruolo del coordinamento dello Stato.
Il diritto alla salute è considerato uno strumento per legittimare l’intervento pubblico restrittivo dell’iniziativa privata non solo dalla giurisprudenza comunitaria ma anche nella giurisprudenza della Corte Costituzionale.Nella sentenza Corte Cost. 14 dicembre 2007 n.430 (decreto Bersani – art.117 Cost)si afferma, ad esempio, che è marginale la natura commerciale dell’attività farmacista; la disciplina della rivendita di farmaci mira, invece, alla tutela del fondamentale diritto alla salute. Ancora nella recente decisione Corte Cost. 28 marzo 2008, n. 76 (con oggetto Delibera di istituzione sede farmaceutica in deroga al criterio demografico) si ritiene che debbano essere tutelate "le esigenze sanitarie dei gruppi sociali residenti nelle località periferiche del comune interessato" e che ciò possa richiedere l'intervento dello Stato per la corretta organizzazione del servizio farmaceutico.
L’evoluzione storica della disciplina legislativa in tema di autorizzazione ed esercizio delle farmacie mostra, però, come il fine della tutela della salute non sia affatto quello perseguito dal legislatore. Al contrario la disciplina attuale deriva dalla trasposizione nel tempo di disposizioni che miravano a introdurre correttivi alla liberalizzazione dell’attività farmaceutica, disposta con il governo Cavour, a tutela delle posizioni dei privati precedenti concessionari, che avevano pagato per l'esclusiva allo Stato.