Il finanziamento pubblico ai partiti costituisce un problema mai del tutto risolto nel nostro ordinamento.
La disciplina del finanziamento pubblico ai partiti, al centro dell'attenzione mediatica in seguito alle incheste giudiziarie degli anni 90, è tornato di grande attualità, anche per la trasformazione in atto degli stessi partiti politici e, più in generale, del sistema partitico.
Il nodo cruciale, strettamente connesso all'attuale status giuridico dei partiti di associazioni private non riconosciute, risiede nella necessaria trasparenza del bilancio e nella possibilità di controllo da parte dello Stato, nonchè nell¿individuazione di criteri in base ai quali erogare il finaziamento.
Nell¿affrontare questo tema, e¿ indispensabile comprendere a fondo il significato e l¿importanza, nell¿assetto costituzionale della democrazia rappresentativa, dell¿autonomia dei partiti. Questi infatti devono essere in grado di svolgere il loro delicato ruolo di tramite tra la societa¿ e lo Stato, senza andare incontro a processi di burocratizzazione che possa influirne o anche solo rallentarne l¿attivita¿.
Gia¿ nell¿Assemblea costituente si era discusso dell¿ipotesi, subito respinta, di inserire un comma aggiuntivo nell¿art. 49 Cost., che imponesse la regolamentazione giuridica dei partiti e la pubblicità delle fonti di finanziamento.
La ragione per cui prevalse la scelta del silenzio da parte della Carta costituzionale sul punto, fu il timore di ingerenze che potessermo minacciare l¿autonomia dei partiti.
Ragione che, anche negli anni a venire, ha costituito un freno ad una legislazione incisiva in materia.
Il primo intervento organico si e¿ avuto attraverso la l. n. 195 del 1974, rivista profondamente con la legge n. 515 del 1993, secondo cui l¿unica fonte di finanziamento pubblico doveva essere quella per le spese elettorali. Tale scelta viene nuovamente modificata nel 1997, quando di fatto viene ripristinato il finanziamento ordinario dei partiti (cfr. la l. n. 157 del 1997).
Attualmente, il finanziamento avviene in parte tramite contributi volontari ed in parte tramite finanziamento pubblico, erogato in base alle spese elettorali sostenute (cfr. la l. n. 2 e la legge n. 157 del 1997).
La legislazione vigente lascia irrisolto per buona parte il problema del controllo del bilancio da parte dello Stato, che oggi e¿ condotto dal Presidente della Camera attraverso una formale verifica della regolare redazione del rendiconto consuntivo.
Con la ricerca si intende giungere ad una proposta di possibile soluzione del problema, tenendo conto dello stretto rapporto tra finanziamento e riconoscimento dei partiti e delle differenti scelte adottate nei paesi europei.
Un ruolo di primo piano verra¿ attribuito all¿evoluzione del sistema dei partiti attualmente in corso, cui si prestera¿ grande attenzione nello svolgimento del lavoro.