Il d.lgs.146/2007, nel dare attuazione alla dir. 2005/29/Ce sulle pratiche commerciali sleali, ha introdotto nel nostro ordinamento alcune novità con riguardo alla tutela del consumatore, incidendo anche sugli artt. 18-27 e 57 del Codice del Consumo. Di particolare interesse è l'ambito applicativo soggettivo ed oggettivo della nuova disciplina, al quale sarà dedicata la parte introduttiva della ricerca destinata, da un lato, a dare specifico contenuto alla nozione di comportamento economico del consumatore medio, anche alla luce dei considerando della dir., della giurisprudenza comunitaria (v.Corte di Giustizia 4.10.2007, causa C/144406) ed alle indicazioni provenienti dal Codice del Consumo (art. 52 2° comma); dall'altro, ad individuare la tipologia delle pratiche commerciali scorrette poste in essere dal professionista in contrasto con la diligenza professionale ad esso richiesta e ragionevolmente attesa dai destinatari, nonché i correlati e specifici obblighi di informazione imposti con riguardo alle caratteristiche principali del prodotto, all'indirizzo geografico ed all'identità del professionista, al prezzo, alle modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami e all'esistenza di un diritto di recesso.
L'oggetto centrale della ricerca mira a ricostruire quali siano le tecniche rimediali utilizzabili nel caso un contratto sia stato stipulato in conseguenza di una pratica commerciale sleale. La dir. e poi il nostro d.lgs.146/2007 (a differenza delle leggi di recepimento di altri paesi: ad es. Spagna ed Irlanda) non specificano infatti quali siano le conseguenze civilistiche derivanti dall'inottemperanza agli obblighi imposti, limitandosi ad affermare che le nuove regole non pregiudicano l'applicazione del diritto contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità ed efficacia del contratto. Sul presupposto che la formula "non pregiudica il diritto dei contratti", intesa alla luce dell'art.11 Dir.(e cioè nel senso che la nuova disciplina "incide sul diritto dei contratti se e nei modi che i diversi ordinamenti sceglieranno espressamente o tacitamente attraverso il rinvio al sistema"), voglia significare che il legislatore italiano abbia accolto la strada di un tacito rinvio al sistema, occorrerà valutare l'applicabilità in materia della disciplina generale dei contratti, soppesando la praticabilità, efficacia ed efficienza dei rimedi ivi previsti (sia con riguardo alla tutela del consumatore sia più in generale del mercato), stante la recente evoluzione giurisprudenziale in tema di conseguenze derivanti dalla violazione di obblighi di informazione legislativamente sanciti, nella usuale contrapposizione tra regole di validità e di comportamento. Verrà quindi studiata la praticabilità nella specie della tutela apprestata dalla nullità o dal risarcimento del danno ex art. 1337 c.c., ma anche dall'annullabilità per dolo o per violenza, o dal ricorso ai vizi della cosa venduta o mancanza di qualità promesse.