L'amministrazione della giustizia, soprattutto penale, in Italia si trova da molto tempo in una situazione di grave sofferenza. In particolare risulta evidente la cronica impossibilità, per gli uffici del p.m., di svolgere le indagini preliminari per ogni notizia di reato.Per far fronte a tale difficoltà alcuni autori propongono di introdurre dei criteri di priorità nell'esame delle notizie di reato che giungono nei vari uffici giudiziari. In alcune Procure (Torino e Padova) sono state emanate, sin dal 1990, circolari contenenti criteri di priorità. Il tema è recentemente tornato di grande attualità: dopo l'approvazione della legge n. 241 del 31 luglio 2006 recante "Concessione di indulto", infatti, il Ministro della giustizia, con una nota del 12 settembre 2006, ha sollecitato il C.S.M. ad assumere "le eventuali iniziative di competenza" al fine proprio di individuare le notizie di reato da perseguire prima. Il C.S. M., con nota del 9 novembre 2008, ha però rilevato come, nell'attuale ripartizione dei poteri nel nostro ordinamento, i Procuratori non possano assumere provvedimenti aventi carattere selettivo delle notizie di reato.Inoltre, la circolare del Procuratore della Repubblica di Torino del 10 gennaio 2007 ha indicato dettagliatamente l'ordine con cui dovranno essere esaminate le notizie di reato.Prendendo spunto da tali atti può essere effettuata una riflessione sulle problematiche costituzionali riguardanti l'esercizio dell'azione penale posti dai criteri di priorità.Gli autori favorevoli all'introduzione di linee guida ritengono che non sussista alcun ostacolo ed anzi, secondo alcuni, sarebbe l'art. 112 Cost. a renderne obbligatoria l'indicazione. Questa posizione è invece contrastata da quanti ritengono che il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale dovrebbe essere inteso in modo 'rigido' e non potrebbe essere attenuato. Anche a prescindere da tale problema se ne pongono altri, tra cui quello relativo all'organo abilitato a stabilire le priorità. Per rispondere a questo interrogativo occorre verificare se l'attività in discorso costituisca una manifestazione di discrezionalità 'tecnica' o 'politica'. Se si rientrasse nella prima ipotesi potrebbero non porsi grandi difficoltà ad ammettere che siano organi giudiziari a indicare le priorità. Nel secondo caso, invece, sarebbe preferibile che l'indicazione venga da organi politico-rappresentativi.Particolare attenzione dovrà essere data alla prima ipotesi visto che la maggioranza degli autori favorevoli all'introduzione dei criteri di priorità ritiene che essi non siano espressione di scelte politiche ma di necessità organizzative. Perciò verrà presa in esame la possibilità per cui siano i singoli Procuratori della Repubblica ad indicare le linee guida.Si dovranno, infine, prendere in esame le ipotesi di predisposizione di tali criteri da parte sia del Consiglio superiore della magistratura sia da parte di organi politici quali Parlamento e Governo.