La disciplina delle controversie in sede di riparto ha subito, per effetto delle l. n. 80/2005 e 263/2005, una profonda modifica: in conseguenza di ciò, l'art. 512 c.p.c. configura oggi le controversie distributive non più come vere e proprie parentesi di cognizione all'interno del procedimento esecutivo, bensì come mere verifiche, sempre affidate al giudice dell'esecuzione e da risolvere nell'ambito dei poteri ordinatori spettanti a quest'ultimo. Sotto il profilo dei soggetti legittimati a sollevare doglianze, l'art. 512 c.p.c. non è stato testualmente modificato: tuttavia, la nuova disciplina dell'intervento dei creditori, ora diversificato a seconda che essi siano o meno provvisti di titolo esecutivo, sembra imporre al debitore un'anticipazione dei controlli rispetto agli intervenienti non titolati. La ricerca si prefigge l'obiettivo di analizzare il fenomeno delle controversie in sede di riparto proprio dalla prospettiva della legittimazione, attiva e passiva: in particolare, mentre per il debitore la soluzione dovrebbe emergere dall'esame congiunto degli artt. 512 e 499 c.p.c., per i creditori, procedente ed intervenuti, si dovrà previamente stabilire se essi agiscano in questa sede iure proprio o in via surrogatoria del debitore stesso.