Nessuna norma del trattato CE attribuisce alle istituzioni comunitarie il potere di disciplinare la materia che negli ordinamenti nazionali è indicata come diritto di famiglia. Anche la Corte di giustizia ha riconosciuto la competenza degli Stati membri a regolare questioni inerenti le relazioni familiari. Tuttavia, il forte legame che esiste tra la struttura sociale e giuridica di uno Stato e i caratteri fondamentali del suo diritto di famiglia non può garantire la competenza esclusiva degli Stati membri in tale materia. Questi sono infatti tenuti, in virtù della primauté del diritto CE e in base al principio di leale cooperazione, a rispettare il diritto CE anche quando legiferano nei settori non di competenza dello stesso, evitando di pregiudicarne i principi cardine, tra cui quello della libera circolazione delle persone. Non deve quindi sorprendere che la sovranità statale quanto al potere di legiferare nel settore del diritto di famiglia abbia subito erosioni per progressive incidenze del diritto CE. In primo luogo, in via indiretta e per soddisfare scopi originariamente di tipo economico, l'ingerenza del diritto CE nel diritto di famiglia si è realizzata quale sviluppo funzionale alla tutela della circolazione delle persone. Ancora indirettamente, ma con obiettivi differenti, tale ingerenza si è manifestata mediante gli interventi della CG finalizzati alla tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, quali, ad es., il diritto al rispetto della vita familiare, di cui all'art. 8 CEDU e operante nell'ordinamento comunitario in quanto principio generale. In secondo luogo, soprattutto con il trattato di Amsterdam, l'incidenza del diritto CE sul diritto di famiglia diviene più consistente, benché sempre ancora indiretta, con l'elaborazione di atti normativi di diritto internazionale privato e processuale ex artt. 61 e 65 CE.
La ricerca si propone di verificare in che misura il diritto CE, in particolare la disciplina sulla libera circolazione delle persone, incide oggi sui diritti nazionali imponendo l'adozione di misure specifiche a tutela della famiglia. L'attenzione si concentrerà sulla famiglia intesa in senso stretto, ovvero sul rapporto di coniugio e sui rapporti ad esso assimilabili, ovvero le unioni registrate e le convivenze. Se ai fini del ricongiungimento familiare una rilevanza normativa e giurisprudenziale in un certo senso autonoma è riconosciuta al primo tipo di rapporto, maggiori problematiche sorgono quanto alla tutela delle unioni registrate e delle convivenze. A tal proposito, saranno analizzate le direttive 2004/38 e 2003/86 e le normative con cui sono state trasposte nell'ordinamento italiano. Con riguardo a quest'ultimo, si procederà anche a studiare i disegni di legge (dico e C.U.S.) sulle convivenze di fatto, per verificare se ed eventualmente in quale misura discenda dal diritto CE l'obbligo di legiferare in tale settore o anche solo di riconoscere ai componenti la coppia il diritto al ricongiungimento familiare.