L'art. 228 Tr. Ce restringe la legittimazione dei privati (persone fisiche e giuridiche) all'impugnazione degli atti normativi della Ce al caso dei regolamenti "apparenti". Il criterio conduceva a concretizzare la previsione con l'ipotesi dell'atto che, pur avendo forma di regolamento, abbia sostanza di decisione individuale. In tal senso si è mossa inizialmente la giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha ammesso la legittimazione ai casi di regolamenti che abbiano la sostanza di un fascio di decisioni collettive, in quanto contenenti previsioni destinate ad applicarsi solo a un numero determinato di soggetti individuati nominativamente nel testo del provvedimento o in suoi allegati. Nella successiva evoluzione giurisprudenziale, tuttavia, la legittimazione è stata estesa ai casi dei privati che abbiano un interesse specifico caratterizzante al regolamento (pur veramente tale nella sua sostanza) tale da differenziarli in modo preciso alla stessa stregua di un destinatario (casi "Extramet" e "Cordoniu"). L'obiettivo della ricerca è di analizzare le più successive evoluzioni giurisprudenziali (casi "Union de pequenos agricultores" e "Jego Queres") per verificare se i limiti posti dalla Corte di Giustizia possano tuttora giustificarsi con l'esigenza storica di non ammettere l'impugnativa in via di "azione popolare", confrontandosi con il valore che la nozione assume a livello generale. Altresì ci si propone di verificare se la restrizione è compatibile con l'esigenza di completezza ed effettività del sistema di tutela giurisdizionale dei singoli nella Comunità.