1. Posta a presidio e garanzia dell¿imparzialità ¿ connotato intrinseco dell¿attività giurisdizionale ed elemento imprescindibile del ¿giusto processo¿ ¿ l¿incompatibilità funzionale costituisce uno scudo contro il pericolo di pregiudizio, potenziale elemento perturbatore dell¿iter formativo del convincimento giudiziale. Una duplicità di giudizio in capo allo stesso soggetto comporta, infatti, il rischio che la decisione sia condizionata dalla naturale propensione a confermare il proprio precedente convincimento, in luogo di una serena ed obiettiva valutazione.
Con l¿art. 34 c.p.p. legislatore del 1988 si limitava a trasporre il dettato della direttiva 67 l.d. n. 81/1987, che offre un quadro assai limitato delle cause produttive di incompatibilità funzionale.
La prassi veniva, però, fin da subito ad evidenziare la lacunosità della disciplina prevista dall¿art. 34, concordemente da intendersi insuscettibile di interpretazione analogica o di applicazioni estensive. Esigenze di coerenza logica del sistema inducevano a prospettare altre situazioni, rispetto a quelle previste, in cui potesse proporsi un problema di incompatibilità e via via emergevano censure di illegittimità costituzionale dell¿art. 34, in relazione a:
- incompatibilità ¿interna¿, con riguardo alla diverse fasi del medesimo procedimento penale, ordinario o speciale che sia;
- incompatibilità ¿trasversale¿, con riguardo a un diverso procedimento penale;
- incompatibilità ¿esterna¿, con riguardo a un procedimento extrapenale.
2. Alla Corte costituzionale spettava difficile compito di cogliere e definire quelle situazioni ¿a rischio¿, non comprese nell¿elenco legislativo, ma sorrette da analoga ratio. Nel tempo, la Corte ha provveduto a definire i termini di raffronto entro i quali rileva la duplicità di giudizio ¿ attività condizionante/condizionata ¿ procedendo ad individuare, attraverso la tecnica interpretativa delle distinzioni e delle analogie, le situazioni produttive di incompatibilità; è venuta così ad illustrarne il contenuto concreto e a definirne i contorni operativi, anche rispetto agli affini istituti dell¿astensione/ricusazione. Si succedono ¿ solo nell¿arco temporale degli anni 1990/1997 ¿ più di 80 pronunce, di cui 15 di illegittimità costituzionale.
3. Prima con d. lgs. n. 51/1998, poi con l. 479/1999, e infine con l. n. 144/2000, il legislatore è intervenuto per modificare l¿art. 34 c.p.p., recependo talune indicazioni della Corte costituzionale e proponendo una nuova disciplina normativa.
4. Considerato che, attualmente, riguardo all¿incompatibilità funzionale del giudice, si profila un sistema ¿combinato¿, frutto della giurisprudenza costituzionale e di interventi legislativi, la ricerca si propone di ripercorrere e rintracciare i criteri-guida dell¿intensa attività della Corte e di ricostruire l¿articolato quadro tipologico alla luce dell¿attuale assetto del procedimento penale.