Responsabilità della Pubblica Amministrazione nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Progetto La ricerca ha ad oggetto il tema, ad oggi secondario anche in giurisprudenza, della responsabilità della P.A. derivante dalla mancata segnalazione al datore di lavoro di rischi esistenti per la salute dei lavoratori.
Le prime interpretazioni dell'articolo 2087 cod. civ. affermavano che il rispetto di quanto previsto da questo articolo costituisse un dovere del datore di lavoro nei confronti della Pubblica Autorità, a tutela di interessi generali; i lavoratori erano considerati titolari di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo. Le critica storicamente sollevata più frequentemente nei confronti di questa corrente interpretativa è stata quella di privare l'articolo 2087 cod. civ. di effettività subordinando la tutela del lavoratore alla volontà della PA. Successivamente, la dottrina, ad oggi assolutamente dominante, in polemica con la tesi sopra enunciata, ha riconosciuto che l'articolo 2087 cod. civ. attribuisce al lavoratore un diritto soggettivo. Tanto, soprattutto, al fine di consolidare la praticabilità dei rimedi contrattuali: il risarcimento del danno, l'eccezione di inadempimento, la facoltà di domandare l'adempimento del diritto di credito alla sicurezza.
Per altro verso, va dato atto che, come noto, oggi, dopo la fondamentale sentenza 22 luglio 1999, n. 500 e la legge 21 luglio 2000, n. 205, è principio dell'ordinamente che la tutela risarcitoria deve essere assicurata in relazione alla ingiustizia del danno che può verificarsi sia nei confronti di un diritto soggettivo, sia di un interesse legittimo, peraltro sia di tipo oppositivo che pretensivo.
In materia di sicurezza del lavoro, tutte le funzioni sono attribuite alle Unità Sanitarie Locali (oggi ASL); in via concorrente, risulta la posizione di responsabilità del Ministero della Salute, cui è riservato il compito di ricerca sui rischi lavorativi (artt. 5 e 6 L. 833/1978), similmente ai doveri dell'ISPESL (art. 3 del D.P.R. 31.7.1980, n. 619).
Tanto premesso, si pone la questione di innestare sulla consolidata interpretazione contrattual/privatististica della norma il nuovo elemento della responsabilità patrimoniale della PA, aggiornando l'opzione dottrinale che ha superato la configurazione della salute del lavoratore come interesse legittimo. E' interessante indagare se ed in che limiti le innovazioni legislative possono completare la sfera di protezione del lavoratore nel caso di incidenti che derivano da rischi non conoscibili dal datore di lavoro (si pensi al grave problema dei cancerogeni) e per i quali pertanto quest'ultimo è immune da responsabilità civile, ma che potrebbero essere scongiurati per effetto di un'adeguata opera di studio da parte degli enti pubblici di ricerca. Del pari, è necessario indagare il rapporto datore di lavoro/PA, per i casi in cui si riscontri giudiziariamente l'inefficienza dei mezzi di protezione concretamente attuati, pur laddove vi sia stata prima una preventiva visita ispettiva della PA che abbia avuto esito positivo.