Come noto, con la riforma del 2001, il legislatore costituzionale ha introdotto nel nostro ordinamento ¿ almeno in linea di principio ¿ il federalismo fiscale. L¿art. 119 Cost., infatti, prevede oggi l¿autonomia finanziaria di Comuni, Province e Regioni.
In realtà, come ha più volte ribadito la Corte costituzionale, la norma costituzionale, in assenza dell¿attuazione da parte del legislatore, è destinata a restare di fatto inapplicata.
Il tema dell¿attuazione federalismo fiscale è attualmente al centro del dibattito politico-istituzionale del nostro paese: la vittoria, alle recenti elezioni politiche, di uno schieramento composto da forze di spiccata sensibilità regionalista, fa presumere che tale tema, soprattutto con riferimento alla autonomia impositiva, occuperà un posto di rilievo nell¿agenda dei lavori del Governo e del Parlamento.
Particolarmente importante, dunque, si rivela ¿ sin da subito ¿ l¿approfondimento delle numerose problematiche che il tema del federalismo fiscale solleva: ad esempio, occorre indagare il quantum dell¿autonomia impositiva, sia con riguardo alla possibilità per le Regioni di istituire nuovi e distinti tributi, sia con riguardo alla possibilità per le Regioni di trattenere il gettito fiscale riscosso nel territorio regionale,sia con riguardo alla possibilità di destinare liberamente le proprie risorse ove ritenuto opportuno, sia con riguardo alla distribuzione delle competenze legislative dell¿art. 117 Cost.
In ogni caso, l¿effettiva portata dell¿autonomia fiscale delle Regioni ordinarie potrà essere misurata solo alla luce della futura legge di attuazione dell¿art. 119 Cost. Al fine di individuare l¿estensione di tale autonomia, potrà essere utile confrontare la posizione delle Regioni ad autonomia differenziata, che già godono di una maggiore autonomia fiscale con quella che il legislatore vorrà attribuire alle Regioni a Statuto ordinario.
Si segnala che sono già stati depositati, all¿inizio della XVI legislatura, numerosi progetti di legge di attuazione dell¿art. 119 Cost.: tra gli aspetti più problematici, che sicuramente saranno sviluppati del legislatore, vi è la necessità di individuare il giusto equilibrio tra federalismo fiscale e tra le esigenze di perequazione; nonché con la necessità di assicurare in modo uniforme il soddisfacimento dei livelli esenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
Andrà poi esaminato con attenzione il rapporto tra la normativa interna e quella comunitaria. Il tema, infatti, con riferimento alla fiscalità di vantaggio, ha già dato origine a diversi contenziosi, per la possibilità che norme statali che riconoscono autonomia tributaria agli enti locali contrastino con la normativa comunitaria.
Si tratta di tematiche che saranno sviluppate nel corso della ricerca per la quale si richiede il presente finanziamento