Esiste certamente una matrice storica che ha portato alla concettualizzazione dei c.d. beni immateriali, come oggetto di diritti, conosciuti dai sistemi giuridici odierni. Tale matrice va individuata sostanzialmente nell'ambito dell'esperienza giuridica romana e in particolare nella definizione della categoria giuridica delle res incorporales.
Bisogna innanzitutto sottolineare come l'esistenza di entità incorporali fosse già delineata nella filosofia e nella grammatica greca veicolata alla giurisprudenza romana per lo più da Cicerone e da autori latini riconducibili all'area letteraria e filosofica.
Per quanto ci rimane testimoniato, il primo giurista che si servì di tale categoria per una classificazione delle cose fu Gaio distinguendo tra res corporales e res incorporales.
E'noto come nell'ambito di quest'ultima categoria Gaio chiamasse res una serie di diritti che, non avendo una consistenza materiale, "tangi non possunt": l'usufrutto, i crediti derivanti da rapporti di obbligazione, i diritti ereditari, ma non la proprietà. In questo il giurista degli antonini fu sicuramente un innovatore giacché la nozione di patrimonio nella cultura giuridica a lui contemporanea comprendeva res o corpora e iura o actiones.
All'individuazione dei fondamenti sostanziali e delle funzionalità sistematiche della distinzione gaiana sarà dedicata la presente ricerca, seguendo l'evoluzione delle implicazioni di tale distinzione nella tradizione romanistica medioevale e moderna fino alla concettualizzazione delle creazioni intellettuali come beni incorporali.