Con l¿adozione della Direttiva 98/44/CE, l¿Unione Europea ha disciplinato la brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche, riconoscendone il ruolo chiave in un¿ampia gamma di settori industriali: la prospettiva di un¿adeguata remunerazione, pertanto, appare essenziale per spingere le imprese ad investire ingenti somme in progetti il cui esito (e, dunque, il profitto derivabile) è incerto.
La scelta del brevetto per invenzione industriale, tuttavia, è stata oggetto di riflessioni di diversa natura.
Prima ancora dei profili propriamente tecnico-giuridici la brevettabilità delle biotecnologie ha sollevato importanti questioni di natura etica. In primo luogo, molti ritengono opportuno chiedersi fino a che punto dovrebbe spingersi, e dunque ammettersi, la brevettabilità di tecnologie direttamente basate sul vivente in quanto tale, come la ricerca sulle cellule staminali degli embrioni o sul clonaggio degli essere umani. Da ultimo, aspetti etici potrebbero nascere relativamente alle modalità di sfruttamento di un¿invenzione biotecnologica (ad esempio, il titolare di un brevetto su di un intermedio - c.d. research tool ¿ o su di una cellula embrionica dovrebbe, per le enormi ricadute applicative di questo, essere in qualche modo spinto a concederlo in licenza con maggiore larghezza?)
Venendo alle problematiche di diritto industriale, va anzitutto notato che molti autori paventano, e forse non a torto, le possibili ricadute anticompetitive (ma anche ¿anti-innovazione¿) che potrebbero derivare da uno smodato impiego della privativa industriale.
La scelta del brevetto, inoltre, porta automaticamente all¿aumento dei prezzi finali dei prodotti che inglobano la tecnologia protetta, con enormi problemi per i paesi in via di sviluppo che, per definizione, non hanno né le tecnologie per ideare e produrre i medicinali, né il danaro per comperarli.
Ancora, se è vero che la concessione del diritto esclusivo risolve il c.d. public good problem, fornendo lo stimolo ad investire in percorsi di ricerca che non garantiscono tout court l¿ottenimento del risultato desiderato, è altrettanto importante valutare la tipologia di incentivi che il brevetto attribuisce. Le grandi case farmaceutiche, ad esempio, preferiscono finanziare la ricerca sulle cellule staminali piuttosto che sulla tubercolosi o su altre malattie tropicali che, a tutt¿oggi, rappresentano l¿11.4% delle cause di mortalità in tutto il mondo (v. Y. Benkler et al., 2005).
Da quanto brevemente premesso si comprende, dunque, come l¿introduzione della direttiva 98/44/CE in materia di biotecnologie rappresenti solo un primo passo verso la regolazione di un settore che abbisogna ancora di molte attenzioni.
Il presente progetto si propone di analizzare nel dettaglio le problematiche di natura etica e giuridica, sopra descritte e di fornire, per quanto possibile, delle risposte che prenderanno la forma di un articolato rapporto.