Si intende affrontare uno studio sistematico sul tema dell'applicazione del diritto privato romano nei municipi creati da Roma nei territori conquistati, tra il 338 a.C. e i primi due secoli dell'impero. Si affronterà in dettaglio sia la disciplina nell'ambito dei municipia optimo iure, sia quella nell'ambito dei municipia sine suffragio.
La dottrina moderna è ancora incerta se nei municipi romani trovasse applicazione unicamente il diritto privato locale o se invece venisse applicato (anche) il diritto romano e pertanto come si concordasse l'eventuale contemporanea vigenza di due sistemi giuridici tra loro alternativi. Si manifesta quindi la necessità per gli storici moderni di determinare quale diritto venisse applicato per risolvere le controversie di diritto privato che fossero insorte e se l'esercizio della giurisdizione fosse affidato alla gestione locale o se ci fosse un intervento romano ed entro quali limiti.
Le fonti antiche sono lacunose e lasciano ampi margini di incertezza.
Tra gli studiosi moderni, vi è stato chi ha sostenuto che nei municipia optimo iure si applicasse solo il diritto romano mentre in quelli sine suffragio permanesse unicamente il diritto locale; chi ha ritenuto che in entrambi i tipi di municipi, subito dopo la loro erezione, Roma imponesse il diritto romano con immediata soppressione delle norme preesistenti; chi ha ipotizzato che fosse applicato il diritto romano per risolvere controversie di valore basso, mentre per le controversie più importanti dovesse trovare applicazione il solo diritto romano.
Come si vede, c'è ampio margine per uno studio che affronti di nuovo la complessa questione.
Si ritiene che esistano alcune fonti, trascurate dalla dottrina più recente, che consentono di gettare nuova luce sulla complessa questione. In particolar modo, si intende concentrare l'attenzione sulle testimonianze di Livio e di Gellio, oltre che su significativi documenti epigrafici, per proporre un nuovo inquadramento del tema. Si intendono analizzare casi specifici di municipi, quali Caere, Anagnia, Antium, Tusculum, per i quali la documentazione delle fonti può apparire più eloquente di quanto non si sia ritenuto finora.